Sent.C. Cass. 09/03/1996, n. 1921 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 09/03/1996, n. 1921

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1. Ingegneri ed architetti - Procedimento e provvedimento disciplinari - Contestazione degli addebiti - Riferimento a fatto oggetto di procedimento penale - Sufficienza - Fattispecie.
1. In tema di procedimento disciplinare a carico di architetto, il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale (nella specie, puntualmente risultanti da mandati di cattura e da richieste di rinvii a giudizio e specificamente valutati in sede penale) è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell'incolpato, il quale, attraverso l'indicato riferimento, è posto in grado di svolgere, anche in sede disciplinare, le più opportune difese.

1. Ved Cass. 5 luglio 1994 n. 6332 R (Sul procedimento disciplinare). 1a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 305.R
R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 43 e 44R

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