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Sent.C. Cass. 23/12/1996, n. 11488

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1. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare - Deliberazione Consiglio nazionale - Ricorso alla Cassazione S.U. - Ammissibilità - Limiti - Indicazione e applicazione regole deontologiche - Insindacabilità - Condizioni.
1. Con riguardo ai procedimenti disciplinari nei confronti degli architetti e degli ingegneri, il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine professionale, previsto dall'art. 17 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, nei casi di incompetenza e di eccesso di potere, è ammesso, a norma dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione apparente; in tali giudizi, l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa.

1. Ved. Cass. S.U. 5 luglio 1994 n. 6332R S.U. 10 dicembre 1993 n. 12165 R
Cost. art. 111; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 17R

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