Sent.C. Cass. 05/12/2008, n. 28811 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 05/12/2008, n. 28811

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1. Cose in custodia - Caserma VV.FF. - Bambina caduta nel foro del pavimento – Responsabilità ex art. 2051 C.c.
1. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescrinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.(In relazione ad un infortunio occorso ad una bambina che, in una caserma dei vigili del fuoco, era precitata attraverso il foro del pavimento in corrispondenza delle pertiche utilizzate dai vigili per la discesa alla rimessa degli automezzi, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto affermando che, qualora, come nella specie, la cosa, per sua natura destinata ad essere utilizzata da personale edotto delle caratteristiche della cosa stessa, cagioni un danno a persona estranea, che non conosca o non sia in grado di conoscere quelle caratteristiche, il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare che il danneggiato si sia introdotto nei luoghi abusivamente e, comunque, in maniera assolutamente imprevista ed imprevedibile, in modo che l'intrusione si manifesti come circostanza del tutto eccezionale ed autonomamente produttrice del danno, salva l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., sì da ridurre la cosa a mera occasione dell'evento e che, tuttavia, tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente).

1a. (RCT) - Ved. Massima e testo della sentenza (estratto) in «Responsabilità per danni a terzi» 1n. Codice civile - Art. 2051: ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 12425, R
[Cod.civ. artt. 2051 (1n)]

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