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Sent. C. Cass. 24/02/2011, n. 4476

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1. Responsabilità civile - Danni da cose in custodia - Responsabilità del custode ex art. 2051 Cod. civ. - Eventuale colpa anche o solo del danneggiato - Condizioni - Fattispecie di donna caduta in un supermercato
1. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 Cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio. (Fattispecie di donna scivolata sul pavimento di un supermercato e caduta fratturandosi il femore).

1. Conf. Cass 7 aprile 2010 n. 8229; [R=W7A108229] 5 dicembre 2008 n. 28811 R; 19 febbraio 2008 n. 4279. [R=W19F084279]
(Cod. civ. art. 2051)

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