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Sent.C. Cass. 29/03/1995, n. 3738

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1. Appalti - Prevenzione infortuni - Obblighi dell'imprenditore - Tutela della sicurezza del lavoro - Misure da adottarsi 2. Appalti - Prevenzione infortuni - Obblighi dell'imprenditore - Tutela della sicurezza del lavoro - Sovraintendenza di dirigenti e preposti - Insufficienza di incarico ad operai esperti.
1. L'art. 2087 Cod.civ. - che costituisce norma di chiusura del sistema antifortunistico, la cui operatività non è esclusa, bensì rafforzata dalla sussistenza di norme speciali che dispongano l'adozione di particolari cautele - obbliga l'imprenditore (la cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall'art. 32 Cost.) ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica, misure per l'individuazione delle quali può farsi riferimento, ove sussista identità di ratio, anche ad altre norme dettate ad altri fini, ancorché peculiari ad attività diverse da quella dell'imprenditore. 2. Le finalità di tutela della sicurezza del lavoro, in considerazione delle quali si richiede che determinati lavori siano eseguiti sotto la direzione o la sovrintendeza di dirigenti o preposti, sono soddisfatte solo quando un soggetto, dotato dei necessari requisiti per lo svolgimento dell'incarico, sia espressamente investito di un siffatto ruolo e della conseguente responsabilità, non essendo sufficiente l'avere affidato alla prudente discrezione di operai, sia pure esperti, l'applicazione di cautele e provvidenze prescritte a tutela degli stessi operai ed essendo, a maggior ragione, escluso che detto incarico possa essere attribuito al medesimo lavoratore direttamente impegnato - tanto più se da solo - nelle operazioni della cui sicurezza si tratta.

1. Ved. Cass. 17 novembre 1993 n. 11351.[R=W17N9311351] 2. Conf. Cass. 27 febbraio 1988 n. 2094.[R=W27F882094] 1a. e 2a. Come nota 1a. a Cass. 18 gennaio 1995 n. 517.R
Cost. art. 32 ; Cod. civ. art. 2087

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