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Sent.C. Cass. 18/01/1995, n. 517

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1. Appalti - Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'imprenditore - Lavoratore infortunato - Azione per responsabilità contrattuale - Competenza del Pretore - Risarcimento danni chiesto dai congiunti dopo il decesso ex art. 2043 Cod. civ. - Competenza secondo le regole ordinarie.
1. Nelle cause relative al risarcimento del danno derivante da un infortunio sul lavoro, nei confronti del datore di lavoro, per violazione sia dell'art. 2087 Cod. civ. che della normativa in materia di prevenzione infortuni, ove sia il lavoratore che faccia valere la responsabilità contrattuale, per violazione degli obblighi di tutela derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, la competenza spetta al giudice del lavoro a norma dell'art. 409 Cod. proc. civ.; ove invece siano i congiunti della vittima che agiscano, per i danni derivanti dalla morte del loro congiunto, non in via contrattuale, ma a tutela di un diritto proprio, sulla base della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 Cod. civ., la controversia è di spettanza del giudice ordinariamente competente.

1. Conf. Cass. 20 febbraio 1987 n. 1830.[R=W20F871830]
Cod. civ. artt. 2043 e 2087

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