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Sent.C. Cass. 15/12/2008, n. 29323

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1. Infortuni sul lavoro - Operaio infortunato - Era anche caposquadra e rappresentante per la sicurezza - Sua responsabilità come preposto.
1. Sia il sistema del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, sia quello del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, prevedono una distribuzione di responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti e preposti. Preposto può essere anche un caposquadra, quando sia appositamente addestrato per responsabilità di sicurezza, abbia pertanto la necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico e sia stato espressamente investito di siffatto ruolo.

1. Ved. Cass. 14 aprile 2008 n. 9817, [R=W14A089817] 29 marzo 1995 n. 3738 R, 23 febbraio 1995 n. 2035 R; 27 febbraio 1988 n. 2094.[R=W27F882094] 1a. (INF.4) - Sul preposto - o altro delegato dell’imprenditore - quale destinatario della normativa antinfortunistica ved. Cass. 6 novembre 2000 n. 14440 R e Cass. Pen. III 7 ottobre 1999 n. 11406 [R=WP7O9911406] [Conferimento della qualifica di preposto in base, più che a qualificazioni giuridiche, alle mansioni effettive (come può esserlo chi è in posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, ai quali può così impartire ordini e istruzioni)]; Cass. Pen. IV 30 ottobre 1999 n. 12413 [R=WP30O9912413] (Condizioni per l’esonero da responsabilità penale dell’amministratore di una società: approntamento di tutte le misure antinfortunistiche, delega di un preposto tecnicamente capace, rispettoso comunque dell’obbligo di sorveglianza). 1n. Codice civile - Art. 2087: ved. Cass. Pen. IV 27 maggio 2008 n. 21038. R
[Cod. civ. art. 2087 (1n); D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 6;R D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, artt. 5 e 18] R

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