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Sent.C. Cass. 11/02/2008, n. 3185

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1. Appalti LS - Contratto - Risoluzione - Indennità all’appaltatore ex art. 1671 Cod. civ. e art. 345 L. 1865/2248, All. F - Dovuta in caso di recesso del committente (o P.A. appaltante) ma non in caso di annullamento del giudice amministrativo
1. In tema di appalti la speciale indennità in favore dell’appaltatore prevista dall’art. 1671 Cod. civ. e (per gli appalti di lavori pubblici) dall’art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, si applica in caso di recesso del committente (o ente appaltante), per cui presuppone l’esistenza di un contratto di appalto valido ed operante; il diritto a tale indennità, pertanto, non sorge allorché l’aggiudicazione del contratto di appalto sia stata annullata dal giudice amministrativo, stante il carattere retroattivo dell’annullamento, il quale comporta che l’appalto debba considerarsi come mai venuto ad esistenza.

1. Conf. Cass. 2 settembre 2004 n. 17673.R Ved. Cass. 27 marzo 2007 n. 7481.R 1a. Ved. Cass. 6 novembre 2007 n. 23089.R 1n. Codice civile - Art. 1671 (Recesso unilaterale dal contratto) - Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. 1c. L. 1865/2248, All. F, art. 345: ved. Cass. 25 ottobre 2007 n. 22370. R
[Cod. civ. art. 1671 (1n); L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345 (1c)]R

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