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Sent.C. Cass. 27/03/2007, n. 7481

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Dopo annullamento atto di aggiudicazione - Natura formale del successivo contratto - Conseguenze - Automatica caducazione contratto con annullamento dell’aggiudicazione. 2 Appalti ll.pp. - Consegna dei lavori - Immediato inizio lavori ex art. 337 L. 1865/2248/F - Mancata stipula contratto - Conseguenze.
1. Nei contratti di appalto stipulati dalla P.A. con il sistema dell’asta pubblica o della licitazione privata, l’annullamento in sede giurisdizionale del verbale di aggiudicazione pone nel nulla l’intero effetto-vicenda derivato dall’aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto che vi è insito o che, ove stipulato in successivo momento, non ha - di regola - alcuna autonomia propria e non costituisce la fonte dei diritti ed obblighi tra le parti, ma, assumendo il valore di mero atto formale e riproduttivo, è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato e a restare automaticamente e immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell’amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia «ex tunc» del provvedimento amministrativo, travolto dall’annullamento giurisdizionale. 2. L’art. 37 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. F., come reso evidente non solo dal tenore letterale ma anche dalla sua «ratio», che è quella di poter reintegrare l’appaltatore delle spese sostenute dopo la consegna «del cantiere» ove, per una qualunque ragione, un contratto non si sia perfezionato tra le parti, disciplina l’ipotesi in cui ragioni di urgenza possano determinare la necessità di un immediato inizio dei lavori e quindi di una loro consegna immediatamente successiva all’aggiudicazione e comunque anteriore alla stipulazione del contratto e alla relativa approvazione. Esso, quindi, trova applicazione allorquando, dopo l’aggiudicazione almeno provvisoria dell’appalto e la consegna dei lavori, o non sia stato stipulato il contratto di appalto o alla stipula del contratto non ne sia seguita l’approvazione. Epperò, in ordine alla prima delle cennate ipotesi, la mancata stipula del contratto deve conseguire a un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione, la quale, in presenza di gravi ragioni di interesse pubblico - ad esempio, sopravvenuto dissesto dell’impresa - o per essere l’opera pubblica divenuta praticamente o giuridicamente irrealizzabile, intervenga con provvedimenti - quali la revoca, l’annullamento, il diniego di stipula - volti a vanificare l’esito della procedura di evidenza pubblica. Ne deriva che la norma in discorso non può trovare applicazione nei casi in cui il contratto di appalto non sia stato stipulato in conseguenza (non di una precisa scelta dell’amministrazione appaltante ma) dell’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione, ovverosia del suo presupposto condizionante. (Nella specie, il verbale di aggiudicazione dell’appalto che rimandava a un momento successivo la stipula del contratto era stato annullato dal giudice amministrativo per un vizio riguardante la partecipazione alla procedura competitiva proprio dell’impresa aggiudicataria, che aveva immediatamente iniziato i lavori con impiego di propri materiali).

1. Conf. Cass. 26 maggio 2006 n. 12629 R. Ved. Cass. 2 settembre 2004 n. 17673 R; 20 aprile 1993 n. 4654.[R=W20A934654] 2. L’art. 337 L. 1865/2248, All. F è tuttora in vigore.
(L. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 16; [R=L244023] L. 23 maggio 1924 n. 827, artt. 88 e 97;[R=L82724] L. 3 marzo 1934 n. 383, art. 140)[R=L38334] (L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 337)R

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