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Sent.C. Cass. 18/10/1994, n. 8483

45338 45338
1. Ingegneri ed architetti - Procedimento e provvedimento disciplinari - Apertura del procedimento senza preventiva audizione dell'interessato - Nullità.
1. In tema di procedimento disciplinare a carico degli architetti, viola l'art. 44, 1° c., R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, con conseguente nullità che inficia anche il provvedimento conclusivo, la circostanza che il competete Consiglio dell'Ordine abbia deliberato di sottoporre il professionista al procedimento stesso, senza averlo preventivamente sentito.

1. Ved. Cass. 4 luglio 1989 n. 3196 R - La nullità dovuta alla mancata audizione del professionista è sanata se questi è stato informalmente comunque ascoltato e l'eccezione non è stata tempestivamente dedotta Cass. 19 novembre 1979 n. 6018.[R=W19N796018]
R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 44 R

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