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Sent.C. Conti 22/06/1993, n. 101

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Segretezza - Riconoscimento ufficiale - Ante aggiudicazione - Necessità. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Documentazione - Certificato antimafia - Società - Quote percentuali di altre società di capitali - Mera dichiarazione delle quote senza applicazione della composizione azionaria - Inammissibilità.
1. La spettanza del giudizio sulla segretezza dell'opera o del lavoro pubblico fa capo all'organo usuario dello stesso; peraltro il «riconoscimento ufficiale idoneo a far acquisire ai lavori il necessario titolo per appartenere ad una speciale e ben limitata categoria» deve trovare «puntuale estrinsecazione ancor prima che sia stato dato avvio alle procedure di aggiudicazione». 2. La dichiarazione avente ad oggetto la mera indicazione delle quote percentuali detenute da altre società di capitali, la cui composizione non sia precisata, non è documento coerente con le finalità di prevenzione e di lotta volute dal legislatore antimafia; solo l'effettiva trasparenza, realizzata attraverso la esplicitazione della composizione azionaria delle società aggiudicatarie, intesa quale indicazione delle persone fisiche titolari delle quote, integra il mezzo prescelto dalla legge (art. 17 3° c., L. 19 marzo 1990 n. 55) per realizzare gli obiettivi prefissati, senza che rilevi al riguardo che l'art. 1 D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, nel dettare le disposizioni regolamentari per il «controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari» usi la diversa locuzione «composizioni societarie».

1. Ved. C. Conti, Stato 23 gennaio 1986 n. 1625.[R=WCO23GE861625]
L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 17R; D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187

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