FAST FIND : GP5550

Sent. C. Cass. pen. 22/06/2001, n. 35904

48744 48744
1. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Informazioni antimafia - Comprendono dati su volume affari.
1. In tema di appalti pubblici, l'obbligo penalmente sanzionato - art. 1 D.L. 6 settembre 1982, convertito in L. 12 ottobre 1982 n. 726 - per impresa partecipante alla gara di fornire le richieste informazioni all'Alto commissario per la coordinazione della lotta contro la delinquenza mafiosa (ora, al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 2, c. 2 quater del D.L. 29 ottobre 1991 n. 345, convertito in L. 30 dicembre 1991 n. 410 e successive modifiche) comprende anche i dati relativi al volume d'affari, che rappresentano un elemento significativo per la conoscenza delle dimensioni reali dell'impresa e per la valutazione della sua capacità di esecuzione dei lavori appaltati.

In materia di documentazione antimafia da presentare in gare d'appalto di lavori pubblici ved. C. Stato VI 27 novembre 2000 n. 6318 R (Nelle gare, anche di rilevanza comunitaria, è ammissibile la sostituzione del certificato antimafia con autocertificazione); C. Stato V 1° dicembre 1997 n. 1462R (È legittimo l'annullamento della gara d'appalto per la mancata presentazione della certificazione antimafia, prescritta nell'invito, da parte dell'impresa aggiudicataria); C. Stato V 12 giugno 1997 n. 621R (La mancata sottoscrizione delle autocertificazioni antimafia in una gara d'appalto costituisce irregolarità insanabile); C. Conti, Stato 22 giugno 1993 n. 101 R (Ai fini della prevenzione e lotta antimafia volute dal legislatore la società aggiudicataria di una gara d'appalto deve ben chiarire la propria composizione azionaria, con l'indicazione delle persone fisiche titolari delle quote); C. Stato VI 12 febbraio 1993 n. 139R (Il modello GAP/2 richiesto obbligatoriamente quale autocertificazione antimafia è atto esente da bollo).
(L. 12 ottobre 1982 n. 726, art. 1R; L. 30 dicembre 1991 n. 410)R

Dalla redazione