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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 25/07/1904, n. 523
R.D. 25/07/1904, n. 523
R.D. 25/07/1904, n. 523
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.R. 30/06/1955, n. 1534
- R.D. 11/12/1933, n. 1775
- L. 13/7/1911, n. 774
- L. 02/01/1910, n. 9
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TITOLO UNICO Delle acque soggette a pubblica amministrazione |
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Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali |
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Art. 1.Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione s |
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Art. 2.Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animaz |
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Sezione I - Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche |
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Art. 3.Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, esc |
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Sezione II - Opere idrauliche della prima categoria |
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Art. 4.Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell' |
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Sezione III - Opere idrauliche della seconda categoria |
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Art. 5.Appartengono alla seconda categoria: |
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Art. 6.Le spese per opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la ren |
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Sezione IV - Opere idrauliche della terza categoria |
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Art. 7.Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere ferrovie, s |
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Art. 8.Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite: |
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Sezione V - Opere idrauliche della quarta categoria |
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Art. 9.Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque: a) dei fiumi e torrenti; b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.N3 |
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Sezione VI - Opere idrauliche della quinta categoria |
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Art. 10.Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contr |
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Art. 11.Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai c |
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Art. 12.I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada. |
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Capo II - Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria |
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Art. 14.Il ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti |
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Art. 15.Il ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio |
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Art. 16.Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei |
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Art. 17.Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello S |
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Sezione I - Costituzione dei consorzi |
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Art. 18.A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro. N3 |
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Art. 20.I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiu |
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Art. 21.Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio |
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Art. 22.Nel caso di opposizione da parte degl'interessati o di negata omologazione, è aperto l'ad |
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Art. 23.Quando gl'interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la |
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Sezione II - Organizzazione dei consorzi |
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Art. 24.Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degli interessati pro |
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Art. 25.L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di de |
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Art. 26.Un consorzio istituito per l'eseguimento di una opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazio |
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Art. 27.Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso |
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Art. 28.Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati omologati e fatti soggetto d |
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Art. 29.I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei d |
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Art. 30.Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sar&ag |
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Art. 31.I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenz |
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Capo III |
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Sezione I - Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria |
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Art. 32.Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime. |
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Art. 33.Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria. |
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Art. 34.Le disposizioni dell'art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le |
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Art. 35.I consorzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda ca |
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Sezione II - Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria |
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Art. 38.Il decreto reale di classificazione di opere della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'art. 44. Emanato il decreto reale di cui sopra |
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Art. 39.Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante |
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Art. 41.Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, |
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Art. 42.[N=6] |
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Art. 43. |
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Art. 44.Compiute le opere per ciascun cessionario, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzioner |
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Art. 45.Sono applicabili alle opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli artt. |
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Art. 46.I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera quanto per la sua ma |
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Art. 47.Qualora entro sei mesi dalla data del decreto di classificazione, il consorzio non si |
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Art. 48.Ogni qualvolta un consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e d |
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Art. 49. |
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Art. 50. |
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Art. 53.Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e terza categoria, fermi restando i contributi di cui |
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Art. 54.La Cassa dei depositi e prestiti, le casse di risparmio e gli istituti che esercitano |
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Art. 55.Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi possed |
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Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche |
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Art. 57.I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre ope |
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Art. 58.Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità |
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Art. 59.Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sull |
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Art. 60.Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei |
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Art. 61.Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei f |
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Art. 62.In caso di piena o di pericolo di inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando t |
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Capo V - Scoli artificiali |
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Art. 63.Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quell |
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Art. 64.I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie de |
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Art. 65.I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti |
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Art. 66.Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed am |
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Art. 67.La proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a r |
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Capo VI - Della navigazione e del trasporto dei legnami a galla |
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Capo VII - Polizia delle acque pubbliche |
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Art. 93.Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici |
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Art. 94.Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle qual |
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Art. 95.Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'ar |
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Art. 96.Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normal |
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Art. 97.Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti: a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro la |
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Art. 98.Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono: |
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Art. 99.Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debb |
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Art. 100.I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti |
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Art. 101.È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed es |
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Capo VIII - Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche |
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Art. 102.Sono osservati i comprensori o circondari di imposizione ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V. Il ministero dei lavori pubblici, sentiti gl'interessati ed il consiglio provinciale, potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle |
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