Sent. TAR. Lombardia Brescia 29/11/2018, n. 1141 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP16926

Sent. TAR. Lombardia Brescia 29/11/2018, n. 1141

5125156 5125156
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi e reati edilizi - Distanze delle costruzioni dagli argini dei corsi d’acqua - Fasce di rispetto - Inedificabilità assoluta. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi e reati edilizi - Ordine di demolizione - Onere di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse - Esclusione - Notevole lasso di tempo dalla realizzazione dell'abuso - Irrilevanza. 3. Edilizia ed urbanistica - Abusi e reati edilizi - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Trasferimento a titolo gratuito al patrimonio comunale - Estensione ad area ulteriore - Obbligo di indicare le modalità di calcolo.

1. In linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall’art. 96 del R.D. 25/07/1904 n. 523, lett. f), ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici; cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque. Tale norma risponde all’evidente finalità di scongiurare l’occupazione edificatoria degli spaz

Contenuto riservato

Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi Abbonarti oppure attivare una Prova gratuita.

Se sei già abbonato Entra con le tue credenziali.

Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Dalla redazione

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more