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Sent.Trib. Sup. Acque 04/01/2008, n. 5

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distanza minima delle costruzioni da argini di fiumi - Limite di 10 metri ex art. 96, lett. f), R.D. 1904/523 - Derogabilità - Condizioni 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Divieto di edificazione lungo argini dei fiumi - Conseguente divieto di condono
1. L’art. 96, lett. f), T.U., R.D. 25 luglio 1904 n. 523 pone un divieto assoluto di edificare a meno di dieci metri dal piede degli argini dei corsi d’acqua, ma prevede anche la deroga di tale divieto quando la materia sia contemporaneamente disciplinata, agli stessi fini di salvaguardia, da normative locali, che comprendono anche quelle contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi. 2. Il divieto assoluto di edificare lungo gli argini dei fiumi stabilito dall’art. 96, lett. f), T.U., R.D. 25 luglio 1904 n. 523, con conseguente divieto di sanatoria di opera realizzata in violazione di detta norma; pertanto, l’eventuale illegittimo rilascio del condono edilizio di un’opera siffatta non può considerarsi ostativo all’esercizio del potere di ordinare la riduzione in pristino ai fini della sicurezza idraulica, trattandosi di un potere diverso finalizzato a garantire la tutela di interessi pubblici connessi al libero deflusso delle acque ed all’agevole svolgimento dei necessari lavori di manutenzione.

1a e 2a. Ved. Cass. 22 ottobre 2007 n. 22086 R
[T.U., R.D. 25 luglio 1904 n. 523, art. 96, lett. f)] R

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