Premesso che l'omessa indicazione di una soluzione interpretativa da parte del contribuente impedisce che si producano tutti gli effetti giuridici propri dell'interpello, con preclusione, in particolare, della eventuale formazione del silenzio-assenso in caso di omessa risposta da parte dell'Amministrazione competente, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla questione prospettata.
L'art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante "Disposizioni concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio", come modificato dalle leggi n. 488 del 1999, n. 388 del 2000 e da ultimo dalla legge n. 448 del 2001, ha introdotto una speciale detrazione dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, da far valere ai fini IRPEF a fronte di spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di interventi di recupero sulle parti comuni di edifici residenziali nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria catastale e relative pertinenze.