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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 10/08/1950, n. 715
L. 10/08/1950, n. 715
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[Premessa]Riproduciamo qualche periodo della relazione al Senato del Sen. Borromeo. Nella giusta valutazione delle esigenze delle classi meno abbienti si sono fin qui considerate le condizioni dei cittadini più bisognosi e, nel breve volgere di un semestre, nello scorso anno, son |
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Art. 1.Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all'art. 2 della L. 3. agosto 1949, n. 1108, per la costituzione presso il |
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Art. 2.I mutui possono essere concessi a coloro che non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendano costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'art. 5 della L. 2 luglio 1949, n. 408 R, per cui ogni alloggio deve: 1) avere non meno di due e non più di cinque vani abit |
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Art. 3.L'importo del mutuo può raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della cost |
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Art. 4.I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del cred |
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Art. 5.Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate an |
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Art. 6.Le domande per la concessione dei mutui corredate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'ufficio provincial |
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Art. 7.I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati d |
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Art. 8.I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi né gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel comune dove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie. |
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Art. 9.Gli assegnatari o proprietari di alloggi devono occuparli personalmente o a mezzo di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dall |
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Art. 10.A tutti gli atti e contratti occorrenti per le costruzioni oggetto della presente legge che siano ult |
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Art. 11.Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ult |
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Art. 12.Per l'impiego del « Fondo per l'incremento edilizio » è costituita una Commissione sotto la vigilanza del Ministero per i lavori pubblici, composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché da tre membri designati dal Ministro dei lavori pubblici, uno designato da ciascuno dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, e da quattro membri estranei alla amministrazione dello |
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Art. 13.La Commissione di cui al preced. articolo provvede: a) alla ripartizione annuale fra le varie provincie delle somme di cui potrà disporre |
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Art. 14.Nel caso in cui gli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 siano dichiarati decaduti dalle con |
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Art. 15.La Commissione per il suo funzionamento è coadiuvata da una segreteria tecnica cui sono affida |
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Art. 16.I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto del Ministro per i lavori |
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Art. 17.Le somme versate al « Fondo per l'incremento edilizio o ad estinzione dei mutui, nonché quelle allo stesso dovute a titolo di penale a n |
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Art. 18.Le somme prelevate nei modi di cui al precedente art. 1 sono destinate annualmente per metà pe |
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Art. 19.Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni |
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