N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, del D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14, il termine «fallimento», nonché l’espressione dello stesso termine derivato deve intendersi sostituita, con l’espressione «liquidazione giudiziale» e suo derivato, con salvezza della continuità della fattispecie.

Dalla redazione