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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 09/10/2000, n. 285
L. 09/10/2000, n. 285
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
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- L. 24/12/2003, n. 350
- L. 26/03/2003, n. 48
- D.P.R. 08/06/2001, n. 327
- D. Leg.vo 08/06/2001, n. 325
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Art. 1. Finalità1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», di seguito denominati «Giochi olimpici», di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento |
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Art. 1-bis. - Comitato organizzatore dei Giochi olimpici1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici è la fondazione di diritto privato costituita in data |
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Art. 2. - Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici1. È istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Torino. |
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Art. 3. - Compiti dell'Agenzia1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo 14-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. N4 2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolg |
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Art. 4. - Ordinamento dell'Agenzia |
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Art. 5. - Comitato direttivo1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 3. |
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Art. 6. - Direttore generale1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale. |
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Art. 6-bis. - Vicedirettori generali |
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Art. 7. - Comitato di alta sorveglianza e garanzia |
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Art. 8. - Personale dell'Agenzia1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante: |
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Art. 9. - Conferenza di servizi1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell'Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambient |
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Art. 9-bis. - Varianti in corso d'opera1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all |
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Art. 10. - Risorse finanziarie1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutt |
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Art. 11. - Garanzia fidejussoria1. Oltre alle garanz |
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Art. 11-bis. - Polizza assicurativa |
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Art. 12. - Indennità di espropriazione |
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Art. 13. - Destinazione finale dei beni1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e |
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Art. 14. - Copertura finanziaria1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi p |
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Art. 14-bis. - Stralcio del piano degli interventi1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone l |
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Art. 14-ter. - Gestione transitoria |
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Art. 15. - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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Allegato 1 - Impianti(articolo 1, comma 1)
1) Biathlon; 2) Bo |
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Allegato 2 - Infrastrutture olimpiche(articolo 1, comma 1)
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Allegato 3 - Infrastrutture viarie(articolo 1, comma 1)
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