N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 8, comma 1, della L. 26/03/2003, n. 48 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 1300, della L. 27/12/2006, n. 296, così recitava:

"Art. 7. - Comitato di alta sorveglianza e garanzia

1. Presso l'Agenzia è istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal presidente e da cinque membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti del Comitato sono scelti tra personalità di indiscusso prestigio ed autorevolezza.

2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:

a) effettua i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine può acquisire le informazioni ritenute necessarie;

b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti e dei subappalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere. Le imprese stabilite in Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Le imprese stabilite in Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana.

c) cura gli accertamenti di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

d) informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati;

e) rende pubblici in via telematica con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia può avvalersi dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse necessarie per le attività istituzionali del Comitato sono ricomprese nell'àmbito di quelle attribuite all'Agenzia dall'articolo 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 del presente articolo."

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