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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 27/07/1999, n. 271
D. Leg.vo 27/07/1999, n. 271
D. Leg.vo 27/07/1999, n. 271
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- D. Leg.vo 27/05/2005, n. 108
- L. 04/11/2010, n. 183
- L. 06/08/2013, n. 97
- L. 29/07/2015, n. 115
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo; Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le condizioni di igiene ed abitabilità degli |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unità indicate all'articolo 2, in modo da: a) assicurare, in materi |
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Art. 2 - Campo di applicazione1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bor |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale; b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso; c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova; d) unità veloci: unità così come definite alla regola 1 del capitolo X della |
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Art. 4 - Esclusioni1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle: |
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Art. 5 - Misure generali di tutela1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2 – ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela: a) valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attività lavorativa a bordo; b) eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione navale, e, qualora ciò non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo; |
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Art. 5-bis - Lavori vietati ai minori1. Entro novanta giorni dal |
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Art. 6 - Obblighi dell'Armatore e del Comandante1. L'armatore delle navi o unità di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi: a) progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro; b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave; c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo. 2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, è inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalità: |
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Art. 7 - Obblighi del Comandante della nave1. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonché dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, il comandante della nave deve: |
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Art. 8 - Obblighi del lavoratore marittimo1. Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unità di cui all'articolo 2, deve: a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo; |
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Art. 9 - Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 |
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Art. 10 - Contratto d'appalto o d'opera1. L'armatore, in caso di affidamento di lavori o di servizi a bordo della nave mercantile o da pesca nazionale, ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, deve: a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidar |
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Art. 11 - Orario di lavoro a bordo delle navi mercantiliN1 1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi. 2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti: a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a: 1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e 2) 72 ore su un periodo di sette giorni; ovvero b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferior |
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Art. 12 - Servizio di prevenzione e protezione - criteri generali1. L'armatore designa per ogni unità navale, tra il personale di bordo, una o più persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16. 2. Il personale di cui al comma 1 è rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed è in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unità ed al tipo di navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie capacità |
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Art. 13 - Servizio di prevenzione e protezione a bordo - compiti1. Il servizio di prevenzione e protezione provvede a: a) collaborare con il comandante dell'unità e con il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unità, al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposto dall'armatore; |
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Art. 14 - Riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo1. L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare: |
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Art. 15 - Il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro1. Ferme restando le responsabilità del comandante della nave previste dal codice della navigazione e dell' ufficiale responsabile della sicurezza, ove previsto, stabilite dal regolamento di sicurezza, a bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2, il responsabile del servizio di cui all'articol |
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Art. 16 - Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. 2. Il rappresentante alla sicurezza : a) collabora con il servizio |
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Art. 17 - Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro1. Nel "Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo" sono ri |
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Art. 18 - Tipi di Visite1. Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi di cui all'articolo 2, sono sottoposte alle seguenti visite: a) visita iniziale: 1) per le navi o unità mercantili nazionali nuove; |
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Art. 19 - Visita iniziale1. Le unità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 sono sottoposte a visita iniziale: a) entro la data di fine lavori della cos |
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Art. 20 - Visita periodica1. Le unità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 sono visitate, |
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Art. 21 - Visita occasionale1. Al fine di verificare il mantenimento della conformità dell'ambiente di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la necessità una visita occasionale è disposta, a |
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Art. 22 - Mantenimento delle condizioni dopo le visite1. Dopo l'effettuazione delle visite di cui all'articolo 18, svolte con riferimento a |
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Art. 23 - Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo1. Il medico competente: a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo; b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica indicati al comma 6; c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale; |
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Art. 24 - Assistenza sanitaria a bordo1. L'armatore provvede alla fornitura ed al mantenimento a bordo delle dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata della linea, nonché al numero dei lavoratori marittimi imbarcati previst |
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Art. 25 - Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca1. In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattività del lavoratore |
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Art. 26 - Statistiche sugli infortuni1. Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo, indipendentemente dalla durata del conseguente periodo di inattività del lavoratore marittimo, è segnalato dall' |
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Art. 27 - Informazione e formazione dei lavoratori marittimi1. L'armatore e il comandante provvedono affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima; b) le misure e le attività di protezione adottate; |
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Art. 28 - Vigilanza1. L'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unità di cui all'articolo 2, & |
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Art. 29 - Informazione, consulenza ed assistenza1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della san |
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Art. 30 - Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni1. Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è istituito un Comitato tecnico permanente con il compito di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale, |
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Art. 31 - Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni1. Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o da un Ufficiale superiore, da lui delegato, così composte: a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita; b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanità marittima competente per territorio; c) un rappresentante della Azienda unità sanitaria l |
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Art. 32 - Approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro1. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione, la documentazione di cui all'articolo |
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Art. 33 - Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo1. A seguito della conclusione dell'istruttoria e dopo l'approvazione della documentazione di cui all'articolo 32, comma 1, è rilasciato, da parte dei Ministero, u |
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Art. 34 - Criteri progettuali e costruttivi1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore d |
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Art. 35 - Sanzioni relative agli obblighi dell'armatore e del comandante1. L'armatore è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 6 commi 1, 2, 3, 5 lettera a); 23 comma 3, secondo periodo; 24, comma 1; 27, commi 2, 3 e 4; |
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Art. 36 - Sanzioni relative agli obblighi dei lavoratori1. I lavoratori marittimi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda d |
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Art. 37 - Sanzioni relative agli obblighi del medico competente1. Il medico competente è punito: |
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Art. 38 - Sanzioni relative agli obblighi del titolare dell'impresa appaltatrice e dell'armatore1. La violazione dell'articolo 10, comma 2, è punita con l'arresto da tre a se |
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Art. 39 - Estinzione delle contravvenzioni1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a |
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Art. 40 - Sanzioni amministrative1. Qualora l'Autorità marittima riscontri che a bordo dell'unità mercan |
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Art. 41 - Disciplina sanzionatoria1. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decret |
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Art. 42 - Adeguamenti al progresso tecnico1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità, si provvede: |
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Art. 43 - Oneri relativi a prestazioni e controlli1. Gli oneri derivanti al Ministero per le spese relative a studi, analisi, istruttor |
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Allegato I - Fattori di fatica(rif. art. 6 comma 5 lettera d) 1 Introduzione 1.1 Lo scopo di questo documento è quello di fornire una descrizione generale del fattore fatica, al fine di identificare le attività lavorative a bordo delle navi che possono contribuire alla fatica, classificare tali fattori in esplicite categorie e indicare il punto con cui i fattori possono essere messi in relazione. 1.2 L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza di coloro che svolgono attività in campo marittimo dell'importanza di questi fattori e di tenerne conto nel momento in cui si prendono decisioni operative. 2. Descrizione generale della fatica 2.1 La fatica ha come conseguenza la diminuzione delle prestazioni dell'uomo, il rallentamento dei riflessi fisici e mentali e/o la riduzione della capacità di fare valutazioni razionali. 2.2 La fatica può essere provocata da fattori come il prolungamento di periodi di attività fisiche o mentali, riposo inadeguato, condizioni ambientali avverse, fattori fisiologici e/o stress o altri fattori psicologici. 3. Classificazione dei fattori di fatica collegati al gruppo |
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Allegato IIParte |
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