Sent.C. Conti 08/08/1996, n. 120 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 08/08/1996, n. 120

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1. Opere pubbliche - Concessione - Atto aggiuntivo dell'originaria convenzione - Compenso > 10% ex L. 1989 n. 183 - Non spetta.
1. In tema di concessione di opera pubblica, quando il compito del concessionario si riduce ad un'attività esecutiva e di mera realizzazione di interventi previsti in un atto aggiuntivo dell'originaria convenzione è illegittima la determinazione di onere a carico del concessionario in misura superiore al 10% previsto dall'art. 23 L. 18 maggio 1989 n. 183.

1. Ved. C. Conti, Stato 18 febbraio 1991 n. 16.[R=WCO18F9116] La L. 24 giugno 1929 n. 1137 (Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche nell'art. 2, 1° comma prevedeva la possibilità di aumento dei contributi nelle concessioni, di una percentuale fissa per spese di amministrazione (cioè per spese generali, ndr); e la recente L. 18 maggio 1989 n. 183 (Norme sulla difesa del suolo) nell'art 23, 2° comma fissa a favore del concessionario l'aliquota per spese generali di cui al predetto art. 2 L. 1929 n. 1137 stabilendola nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni.
L. 18 maggio 1989 n. 183, art. 23 R

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