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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 24/05/1979, n. 886
D. P.R. 24/05/1979, n. 886
D. P.R. 24/05/1979, n. 886
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - GENERALITÀ |
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Art. 1. - FinalitàLe presenti norme si applicano alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idro |
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Art. 2. - Campo di applicazioneLe attività di cui al precedente articolo sono soggette, per quanto non diversamente disposto |
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Capo II - COMPETENZE ED ACCESSO AI LAVORI |
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Art. 3. - CompetenzeLa vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto spetta al Ministero dell'indus |
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Art. 4. - ControlliGli ingegneri e i periti addetti all'U.N.M.I. ed alle sezioni idrocarburi possono effettuare visite d |
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Art. 5. - Accesso ai lavoriL'accesso ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti impiegati nella prospezione, nella ricerca e nell |
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Art. 6. - Denuncia di esercizio per attività di prospezioneN3 “Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca; o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128”. N3 “La denuncia è fatta secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente dell |
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Art. 7. - Denuncia di esercizio per attività di ricerca e di coltivazioneN3 “Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'articolo 6. In particolare, per ogni cantiere di perforazione di pozzi destinati alla ricerca o alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi sottostanti ad aree marine, ancorché si tratti di pozzi direzionali partenti dalla terraferma e ricadenti pert |
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Art. 8. - Responsabilità del capo piattaformaSulle piattaforme fisse e sulle piattaforme mobili non semoventi il capo piattaforma è responsabile, in conformità delle norme del presente decreto, della sicurezza delle operazioni di abbassamento, sollevamento e galleggiamento dell'unità, dell'esecuzione dei lavori di perforazione, nonché della tenuta ed impiego dei dispositivi e dei mezzi di segnalazione, di salvataggio e antincendio. Il capo piattaforma deve curare, ai fini della sicurezza, l'a |
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Art. 9. - Responsabilità del comandanteLe piattaforme semoventi, durante la navigazione, sono assimilate alle navi e come tali sono sottoposte alle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di navigazione marittima. Il comandante è responsabile delle operazioni tecnico nautiche della piattaforma e di ogni altra operazione relativa alla navigazi |
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Art. 10. |
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Art. 11. |
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Art. 12. - Incidenti o eventi straordinariOgni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso dell'esecuzione delle operazio |
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Art. 13. - Informazioni meteorologicheIl capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforma semovente o di nave di perforazione, deve provvedere |
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TITOLO II - SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI PROSPEZIONE |
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Capo I - AUTORIZZAZIONI |
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Art. 14. - Programma di lavoro in permessi di prospezioneIl richiedente un permesso di prospezione è tenuto ad indicare nel programma di lavoro da allegare alla istanza il metodo di prospezione che intende utilizzare ed il periodo di tempo previsto per l'esecuzione delle ope |
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Art. 15. - PrescrizioniIl permesso di prospezione contiene le prescrizioni che il Ministero dell'industria, del commercio e |
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Art. 16. - Programma di lavoro in permessi di ricerca o concessioni di coltivazioneIl titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere operazioni di prospezione nell'ambito rispettivamente del permesso o della concessione, deve presentare alla sezione idrocarburi, per |
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Capo II - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROSPEZIONE |
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Art. 17. - DocumentazioneIl dirigente la squadra che esegue i lavori di prospezione deve tenere la documentazione giornaliera |
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Art. 18. - Mezzi individuali di salvataggio ed esercitazioniL'equipaggio delle navi impiegate nelle operazioni di prospezione ed il personale addetto ai lavori medesimi devono avere sempre a disposizione cinture |
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Art. 19. - Impiego di esplosiviNei casi in cui venga riconosciuta dalle amministrazioni concedenti la indispensabilità di impiego di cariche esplosive, devono essere osservate le seguenti norme: 1) il prelevamento, il trasporto e l'imbarco degli esplosivi sono soggetti all'autorizzazione della capitaneria di porto ed a quella di pubblica sicurezza competenti. Per l'imbarco ed il trasporto via mare degli esplosivi devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione; |
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TITOLO III - SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI PERFORAZIONE |
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Capo I - AUTORIZZAZIONI |
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Art. 20. - Programma di perforazioneIl titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intende effettuare una perforazione è tenuto ad inviare alla competente sezione idrocarburi per l'approvazione il relativo programma nel quale devono essere indicati: 1) l'ubicazione del pozzo mediante le coordinate geografiche e la rappresentazione grafica sulla carta nautica dell'istituto idrografico della Marina alla scala 1:250.000 con il perimetro dell'area del permesso o della concessione, le eventuali altre installazioni minerarie ivi esistenti e, possibilmente, la linea di costa prospiciente; 2) la profondità d |
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Art. 21. - Approvazione del programmaL'ingegnere capo della sezione idrocarburi trasmette, con il proprio avviso, il programma di perforazione all'U.N.M.I, che richiede alle altre amministrazioni civili e militari dello Stato interess |
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Art. 22. - Modificazioni del programmaOgni modificazione del programma di perforazione deve essere comunicata tempestivamente all'ingegnere |
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Capo II - POSTAZIONE DELLE UNITÀ DI PERFORAZIONE |
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Art. 23. - UbicazioneNell'ubicazione delle piattaforme fisse e mobili si deve tener conto dell'esistenza di condotte, cavi ed altre opere fisse considerate di pu |
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Art. 24. - Indagine preliminarePrima della messa in postazione dell'unità di perforazione il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve acquisire adeguate informazioni sulle condizioni del fondo e del sottofondo marini, al fine della verifica dell'idoneità del sistema di ormeggio prescelto e della |
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Art. 25. - PostazioneEffettuato il posizionamento dell'unità di perforazione, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazio |
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Art. 26. - Prescrizioni per il trasbordoIl ponte inferiore della piattaforma deve essere collocato ad un'altezza dal livello del mare tale da non essere raggiunto dalle onde nelle maggiori mareggiate prevedibili in cento anni. |
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Art. 27. - Operazioni di abbassamento e sollevamentoL'abbassamento e il sollevamento delle piattaforme devono essere condotti tenendo presenti gli elementi caratteristici della stabilità del particolare tipo di impianto, che devono essere rilevabili prontamente per ogni condizione di c |
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Art. 28. - Zone di sicurezzaIntorno alle piattaforme fisse e mobili è stabilita una zona di sicurezza nella quale è proibito l'accesso a navi ed aerei non autorizzati. Per le teste di pozzo e per le appar |
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Capo III - SICUREZZA DELL'UNITÀ DI PERFORAZIONE E DEGLI IMPIANTI A BORDO |
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Art. 29. - GeneralitàLa piattaforma o la nave di perforazione deve essere costruita, attrezzata e mantenuta in modo da off |
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Art. 30. - AlloggiI locali destinati all'alloggio devono essere separati dalle aree di lavoro e non devono avere comuni |
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Art. 31. - PrescrizioniL'unità di perforazione deve essere provvista, oltre che della normale via di accesso o di uscita del personale, di mezzi ausilia |
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Art. 32. - Prescrizioni relative ai macchinari in genereI macchinari e le loro parti, gli attrezzi, le condotte, i serbatoi ed ogni altro impianto installato a bordo della piattaforma o della nave di perforazione devono rispondere, in relazione all'ambiente in cui si trova l'installazione, a requisiti di sicuro impiego e devono essere sempre tenuti in buono stato |
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Art. 33. - Recipienti a pressioneLe caldaie a vapore, i motori a combustione interna ed i recipienti a pressione devono rispondere ai |
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Art. 34. - Apparecchiature elettricheGli impianti, le macchine e gli apparecchi elettrici devono essere di costruzione rispondente ai requ |
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Art. 35. - Impianto elettrico di emergenzaL'unità di perforazione deve disporre di un impianto elettrico di emergenza capace di entrare automaticamente in funzione in caso di avaria dell'impianto elettrico principale. |
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Art. 36. - Sistema di batteria di emergenzaIn aggiunta all'impianto elettrico normale ed a quello di emergenza di cui al precedente art. 35, l'unità |
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Art. 37. - Zone pericoloseSulle unità di perforazione è classificata "pericolosa" una zona definita da un cerchio avente il raggio di 10 metri orizzontali misurati sul piano di sonda dal centro del pozzo, estesa in senso verticale per 9 metri sotto il piano di sonda e per 3 |
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Art. 38. - Prescrizioni per le zone pericoloseNelle zone classificate "pericolose" ai sensi dello articolo precedente, gli impianti di forza motrice e le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle seguenti disposizioni: |
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Art. 39. - Responsabile degli impianti elettrici e motoriA bordo deve essere presente in permanenza un tecnico qualificato responsabile della condotta degli i |
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Capo IV - SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI |
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Art. 40. - Disposizioni per le unità galleggiantiPer la prevenzione, la individuazione e la estinzione degli incendi a bordo delle unità galleggianti di perforazione e di produzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 200 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato c |
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Art. 41. |
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Art. 42. - Servizio antincendio e piano di emergenzaIn ogni unità di perforazione o produzione, se presidiata, “il datore di lavoro organizza” N2 un servizio antincendio, costituito, quando del caso, da un capo responsabile e da una squadra di emergenza. |
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Art. 43. - Mezzi antincendioIn ogni unità di perforazione o produzione devono essere installati segnalatori automatici di incendio ed impianti di spegnimento alimen |
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Art. 44. - AllarmeOgni inizio di incendio deve essere immediatamente segnalato. |
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Art. 45. - Fiamme libereNelle zone classificate pericolose a norma dell'art. 37 non è ammesso l'impiego di fiamme libere o di attrezzature c |
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Art. 46. - Lavori di saldatura e taglioI lavori di saldatura e di taglio di materiali metallici possono essere eseguiti solo quando sia da e |
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Art. 47. - Bombole di gas in pressioneIl trasporto, il collocamento, la conservazione e lo impiego di recipienti contenenti gas in pression |
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Art. 48. - Comunicazione di incendioIn caso di incendio il comandante o il capo piattaforma deve informare con la massima sollecitudine l |
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Art. 49. - RegolamentoCon decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e de |
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Capo V - MONITORAGGIO |
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Art. 50. |
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Art. 51. |
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Capo VI - IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI PER OPERAZIONI SPECIALI |
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Art. 52. - Autorizzazione e modalità di impiegoL'impiego degli esplosivi per l'esecuzione di operazioni speciali (ad esclusione delle operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di preliev |
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Capo VII - IMPIEGO DI OPERATORI SUBACQUEI |
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Art. 53. - Prescrizioni generaliLe prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personal |
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Capo VIII - COMUNICAZIONI CON LA TERRA FERMA E TELECOMUNICAZIONI |
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Art. 54. - Navi-appoggioL'unità di perforazione deve essere assistita da navi-appoggio per il collegamento con la terra ferma e deve |
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Art. 55. - Impianti radiotelefoniciL'unità di perforazione deve essere dotata di impianti. |
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Art. 56. - Prescrizioni per l'operatore radioDurante le manovre di sollevamento o di abbassamento della piattaforma, in ogni altra operazione che |
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Art. 57. - RadiofariPer la guida dei mezzi navali ed aerei di servizio, le unità di perforazione devono essere munite di |
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Capo IX - SEGNALAZIONI |
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Art. 58. - Unità fermeAi fini della sicurezza della navigazione marittima ed aerea l'unità di perforazione deve esse |
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Art. 59. - Unità di movimentoDurante il trasferimento dell'unità di perforazione devono essere impiegati i segnali previsti |
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Capo X - CONDOTTA DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI |
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Art. 60. - Disposizioni generaliI lavori di perforazione o di intervento ai pozzi devono essere condotti in conformità delle norme di cui al titolo III, cap. II, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in quanto applicabili. |
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Art. 61. - Scarichi accidentaliNella condotta delle operazioni devono essere adottate misure idonee ad evitare fughe di gas combustibili inquinanti o tossici nell'atmosfera e scarichi accidentali di olio grezzo e gasolina in mare. Quando devono essere eseguite prove di produzione del pozzo non ancora allacciato alla rete di raccolta, devono essere previsti opportuni sistemi di contenimento e raccolta o di |
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Art. 62. - Scarichi non accidentaliPer evitare danni ai terzi ed alle risorse viventi del mare nonché per prevenire l'inquinamento del mare, del fondo e sottofondo marini è fatto divieto di scaricare in mare: fanghi di perforazione a base ol |
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Art. 63. - Chiusura mineraria dei pozziLa chiusura mineraria di un pozzo deve essere autorizzata dall'ingegnere capo della sezione idrocarbu |
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Capo XI - NORME PER IL PERSONALE |
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Art. 64. - Requisiti fisici |
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Art. 65. - Istruzioni al personaleDettagliate istruzioni scritte relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori devono essere predisposte e consegnate dal datore di lavor |
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Art. 66. - Elenco del personaleIl titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve disporre di un elenco no |
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Art. 67. - Protezione individualeIl personale in servizio deve sempre fare uso di elmetto e di ogni altro indumento o mezzo protettivo |
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Art. 68. - Servizi logisticiI quartieri di alloggiamento devono essere tenuti in buono stato di pulizia e in ordine. Essi devono |
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Art. 69. - Accesso a locali inquinatiL'accesso ai locali dove vi sia deficienza di ossigeno o presenza di aria inquinata da gas tossici o |
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Art. 70. - InfermeriaSull'unità di perforazione deve essere predisposto un locale adibito ad infermeria con attrezz |
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Art. 71. - Intervento a bordo di un medicoL'operatore, prima della messa in postazione dell'unità, deve assicurarsi della possibilit&agr |
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Capo XII - SALVATAGGIO |
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Art. 72. - Mezzi collettiviL'unità di perforazione deve essere dotata di mezzi collettivi di salvataggio, imbarcazioni e zattere, ubicati ed attrezzati in modo da garanti |
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Art. 73. - Mezzi individualiL'unità di perforazione deve avere una dotazione di cinture di salvataggio di tipo approvato, in |
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Art. 74. - EmergenzaIl capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforme semoventi o di navi di perforazione, pres |
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TITOLO IV - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DELLE CONDOTTE DI TRASPORTO DEGLI IDROCARBURI |
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Capo I - PIATTAFORME DI PRODUZIONE E STRUTTURE ASSIMILABILI |
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Art. 75. - Prescrizioni per gli impianti in superficieLe piattaforme e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino e direttamente o indirettamente impiegate per la produzione, il trattamento, lo stoccaggio, il trasferimento su condotte o su natanti degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino, devono essere progettate, costruite e poste in opera |
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Art. 76. - RinvioA tutte le piattaforme e strutture di cui al precedente art. 75, presidiate o meno, si applicano le disposizio |
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Art. 77. - Operazioni di intervento ai pozziLe operazioni di perforazione che si effettuano a partire dalle piattaforme e strutture di cui all'art. 75 sono soggette, oltre alle disposizioni di carattere generale, a quelle del titolo III del presente decreto, in quanto applicabili. Le operazioni di i |
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Capo II - IMPIANTI DI PRODUZIONE B CONDOTTE SOTTOMARINI |
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Art. 78. - Prescrizioni per gli impianti sottomariniLe teste di pozzo e gli altri impianti di produzione collocati sul fondo marino, i serbatoi di stoccaggio sottomarini, le tubazioni rigide o flessibili di collegamento tra gli impianti sottomarini di produzione e di stoccaggio predetti e le installazioni di superficie, con i relativi dispositivi di giunzione, devono rispondere ai requisiti di resistenz |
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Art. 79. - Condotte sottomarineLe condotte sottomarine per il trasporto a distanza degli idrocarburi liquidi e gassosi prodotti dal sottofondo marino nelle aree indicate nell'art. 1 devono rispondere ai requisiti di resistenza, devono presentare giunti sicuri e devono essere adeguatamente protette contro le corrosioni nonché contro le azioni delle correnti e degli altri fattori ambientali. |
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Art. 80. - Protezione delle condotte sottomarineLe condotte sottomarine di cui agli articoli 78 e 79 devono essere munite di sensori di alta-bassa pressione in numero adeguato. Il segnale di alta o bassa pressione deve provocare automaticamente l'interruzione del flusso di idrocarburi. |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMUNI |
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Capo I |
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Art. 81. - DeroghePer le unità mobili di perforazione costruite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per tutte quelle costruite all'estero che intendano operare nelle zone di cui all'art. 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, può concedere deroghe alle norme del presente decreto, su domanda degli interessati, purché le unità offrano garanzie equivalenti nei confronti dei rischi alla cui prevenzione tendono le norme d |
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Art. 82. - Adeguamento impianti fissiLe piattaforme fisse di produzione e strutture assimilabili già installate devono essere adegu |
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TITOLO VI - DIFFIDE – DENUNCE INTERVENTI AMMINISTRATIVI VARI - RICORSI |
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Art. 84. - VerbaliGli ingegneri e i periti addetti alle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne il verbale. |
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Art. 85. - Notizia di reato e diffidaPer le infrazioni sanzionate a norma dei successivi articoli 90, 91, 92 e 93, l'ingegnere capo inoltr |
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Art. 86. - ControlloDecorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo può ordinare una visita di |
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Art. 87. - Situazioni di pericoloNel caso in cui riconosca una situazione di pericolo sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, l'ingegnere capo, sentito il direttore responsabile, impone un termine per ovviare a tale situazione. |
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Art. 88. - Ricorso gerarchicoContro i provvedimenti emanati dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi è ammesso ricorso |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI PENALI |
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Art. 89. - SanzioniLa violazione delle norme di cui al presente decreto è punita a norma dei seguenti articoli, q |
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Art. 90. - SanzioniÈ punita “con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quaranta milioni |
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Art. 91. - SanzioniÈ punita “con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilion |
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Art. 92. - SanzioniÈ punita “con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a l |
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Art. 93. - SanzioniÈ punita “con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ott |
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Art. 94. - SanzioniÈ punita “con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni” N1 la violazione degli articoli 5, secondo comma; 6, quarto, quinto e ottavo co |
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