D. P.R. 10/03/1998, n. 76 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.R. 10/03/1998, n. 76

Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'

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Capo I - Criteri di utilizzazione
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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto p

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Art. 2. - Interventi ammessi

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, "per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222"N5. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.

2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

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Art. 2-bis - (Criteri di ripartizione)

1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge in "cinque quote uguali per le cinque tipologie"N5 di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle "cinque"N5 tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi.

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Art. 3 - (Requisiti soggettivi)

1. "Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,"N6 possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.

1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggi

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Art. 4. - Requisiti oggettivi

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

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Capo II - Procedure di utilizzazione
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Art. 5 - (Schema del piano di ripartizione).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche "acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2"N5.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da "cinque"

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Art. 6 - (Modalità di presentazione della domanda).

1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, "in conformità ai modelli riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-bis per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del pr

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Art. 6-bis - (Cause di esclusione)

1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:

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Art. 7 - (Determinazione preliminare e finale)

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto d

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Art. 8 - (Erogazione dei fondi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:

a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;

c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del de

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Art. 8-bis - (Revoca del conferimento)

1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:

a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;

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Art. 8-ter - (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi

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Allegato A - Modello di domanda (articolo 3, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato A-bis - (articolo 6, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - (articolo 4, comma 2)


1. Interventi per la conservazione di beni culturali


Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. indicazione del bene oggetto dell'intervento;

2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);

3. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), esistenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;

4. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

5. indicazione dello stato di conservazione del bene e di eventuali situazioni di rischio di perdita o di deterioramento del bene, ovvero di pericoli per la pubblica incolumità;

6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione

7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;

8. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

9. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);

10. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

12. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

13. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come «bene culturale» ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dall'Amministrazione competente in materia di beni e attività culturali;

14. acquisizione/non acquisizione della preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

15. dichiarazione sullo stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva)completa di relativi elaborati grafici e quadro economico nonché di computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;

16. relazione contenente le notizie storiche relative al bene;

17. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);

18. documentazione fotografica a colori, aggiornata alla data di presentazione o di ripresentazione dell'istanza, inerente agli interventi di restauro, per i beni di interesse storico - artistico, architettonico e archeologico, relativa a interni e a esterni, atta a rappresentare la consistenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione del bene e a far comprendere le ragioni dell'intervento;

19. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal lega

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