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Sent. C. Cass. 25/09/1996, n. 8452

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Linea ferroviaria - Distanza minima ex art. 52 D.P.R. 1980 n. 753 - Obbligo di rispetto - Sostituzione vietata di manufatto preesistente con altro rientrante in diversa categoria od aggravante la limitazione di visuale - Inosservanza - Conseguenza.
1. In tema di limitazioni all'esercizio della proprietà per la sicurezza della circolazione dei convogli ferroviari, costituiscono immediata violazione del divieto imposto dall'art. 52 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - in base al quale lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza di metri sei dalla più vicina rotaia - e determinano l'applicazione della sanzione comminata dal successivo art. 63 secondo comma, non solo l'erezione di un manufatto del tutto nuovo, ma anche la sostituzione di un manufatto esistente con altro avente caratteristiche costruttive tali da rientrare in una diversa categoria tra quelle indicate nell'esemplificativa elencazione della citata norma precettiva o da aggravare, comunque, la limitazione di visuale. (Nella specie, una recinzione, costituita da muratura e ringhiera, era stata impiantata sul posto occupato da una vecchia rete).


D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, artt. 52 e 63R

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