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D. P.R. 15/11/1996, n. 660

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 01/03/1997, n. 50
- D. Leg.vo 06/11/2007, n. 201
- D.Leg.vo 16/02/2011, n.15

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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'

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Art. 1 - (Campo di applicazione)

1. Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente reg

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) caldaia: l'unità centrale scambiatore termico-bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione;

b) apparecchio:

1) lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore;

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Art. 3 - (Esclusioni)

1. Sono esclusi dal presente regolamento:

a) le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con combustibili solidi;

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Art. 4 - (Requisiti di rendimento)

1. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'alleg

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Art. 5 - (Presunzione di conformità)

1. Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, le caldaie fabbricate in conformità delle norme tecniche armonizzate europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Uffici

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Art. 6 - (Immissione in commercio)

1. Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8.

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Art. 7 - (Marcatura di conformità)

1. Nel caso in cui le caldaie siano disciplinate da altre disposizioni relative ad aspetti diversi e che prevedano anch'esse l'apposizione della marcatura CE, tale marchio può essere apposto solo

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Art. 8 - (Mezzi per attestare la conformità)

1. La conformità delle caldaie fabbricate in serie è attestata mediante l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il mod

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Art. 9 - (Disposizioni comuni)

1. La documentazione relativa all'attestazione di conformità, le avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana. Per i prodotti commercializzati esclusivamente in altri Paesi si potrà fare riferimento anche alla lingua in uso nel Paes

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Art. 10 - (Organismi notificati)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi abilitati ad attestare la conformità delle caldaie e degli apparecchi ai requisiti di rendimento di cui agli articoli 4 e 6;

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Art. 11 - (Vigilanza e controllo)

1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amm

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Art. 12 - (Ritiro dal mercato)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, il ritiro temporaneo dal mercato delle caldaie e degli apparecchi privi della marcatura di conformità CE e della dichiarazione CE di conformità.

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Art. 13 - (Spese)

1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle caldaie e degl

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Art. 14 - (Norme finali e transitorie)

1. È ammessa fino al 31 dicembre 1997 l'immissione in commercio e la messa in

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ALLEGATO I - MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE
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1. Marcatura CE di conformità

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue

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2. Marcature specifiche

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ALLEGATO II - ATTRIBUZIONE DELLE MARCATURE DI RENDIMENTO ENERGETICO

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ALLEGATO III

MODULO B: ESAME CE DEL TIPO

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni del presente regolamento, ad esso relativo.

2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione Europea ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presen­tata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

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ALLEGATO IV

MODULO C: CONFORMITÀ AL TIPO

1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea si accerta e dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente regolamento.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti di rendimento del presente regolamento.

3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, conserva copia della dichiarazione di conformità per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nel territorio dell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

4. Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua gli esami del prodotto ad intervalli non prestabiliti. Il campione del prodotto finito, prelevato sul posto dall'organismo notificato, viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite nelle norme di cui all'articolo 5, oppure a prove equivalenti intese a verificare la conformità della produzione ai requisiti del presente regolamento.


MODULO D: GARANZIA DI QUALITÀ DELLA PRODUZIONE

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti del presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Unione Europea appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE è seguita dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove degli apparecchi finiti secondo quanto specificato al punto 3 e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1 Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli apparecchi interessati.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

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ALLEGATO V - REQUISITI DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

1. L'organismo, il direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone.

Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o nella manutenzione di tali caldaie e apparecchi. Ciò non esclude l

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ALLEGATO VI - TABELLA DEI RENDIMENTI UTILI


Tipo di caldaia

Intervalli di potenza

Rendimento a potenza nominale

Rendimento a carico parziale


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