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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 16/02/2011, n. 15
D. Leg.vo 16/02/2011, n. 15
D. Leg.vo 16/02/2011, n. 15
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; |
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in serv |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotto connesso all'energia (prodotto): qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente; b) componenti e sottounità: le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente; c) misure di esecuzione: le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi; d) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata; e) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunità; |
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Art. 3. - Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) |
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Art. 4. - Autorità competente1. Il Ministero dello sviluppo economico è designato, ai fini dell'attuazione |
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Art. 5. - Funzioni dell'autorità competente1. L'Autorità competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni: a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento; b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, de |
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Art. 6. - Supporto tecnico all'autorità competente1. L'ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economic |
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Art. 7. - Controlli e verifiche1. L'Autorità competente della sorveglianza del mercato dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformità alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. 2. Per i controlli di cui al comma |
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Art. 8. - Responsabilità dell'importatore1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi è |
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Art. 9. - Marcatura e dichiarazione di conformità1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di |
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Art. 10. - Clausola di salvaguardia1. L'autorità competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità. 2. Qualora vi siano indizi che facciano ritenere che un prodotto, benché munito della marcatura CE, possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano |
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Art. 11. - Valutazione di conformità1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformità deve avvenire secondo le relative procedure d |
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Art. 12. - Presunzione di conformità1. Si presumono conformi alla misura di esecuzione applicabile i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la marcatura |
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Art. 13. - Norme armonizzate1. L'Autorità competente di cui all'articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di |
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Art. 14. - Disposizioni per i componenti e le sottounità1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro mandatari auto |
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Art. 15. - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni1. L'Autorità competente collabora con le Autorità responsabili dell'ap |
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Art. 16. - Informazione dei consumatori1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori dei prodotti di cui all'articolo 1, coperti dalle misure di esecuzione applicabili, ovvero dai provv |
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Art. 17. - Sanzioni1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da ventimila euro a centocinquantamila euro. |
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Art. 18. - Abrogazioni1. Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, di attuazione della direttiva 2005 |
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Art. 19. - Aggiornamento1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente de |
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Art. 20. - Disposizione finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a |
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ALLEGATO I (previsto dall'articolo 9) - MARCATURA CE |
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ALLEGATO II (previsto dall'articolo 9) - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀLa dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti dati: |
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ALLEGATO III (previsto dall'articolo 9) - SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONILe misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante. |
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ALLEGATO IV (previsto dall'articolo 11) - CONTROLLO INTERNO DELLA PROGETTAZIONE1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Il fabbrican |
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ALLEGATO V (previsto dall'articolo 11) - SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Per valutare la conformità del prodotto, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato. 3. Elementi ambientali del sistema di gestione Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. 3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare |
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