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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/11/2007, n. 201
D. Leg.vo 06/11/2007, n. 201
D. Leg.vo 06/11/2007, n. 201
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per |
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto fissa un quadro per l’immissione sul mercato, la messa i |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «prodotto che consuma energia»: un prodotto che, dopo l’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l’uso cui è destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a sè stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente; b) «componenti e sottounita»: le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a sè stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente; c) «misure di esecuzione»: le misure adottate, in ambito comunitario, in forza della direttiva 2005/32/CE per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi; d) «immissione sul mercato»: l’introduzione per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno della Comunità europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata; |
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Art. 3. - Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione1. L’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione di cui all’articolo |
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Art. 4. - Autorità competente1. Il Ministero dello sviluppo economico è designato autorità competent |
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Art. 5. - Funzioni dell’autorità competente1. L’autorità competente di cui all’articolo 4 svolge le seguenti funzioni: a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento; b) or |
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Art. 6. - Supporto tecnico dell’autorità competente1. L’Ispettorato tecnico dell’Industria del Ministero dello sviluppo econ |
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Art. 7. - Controlli e verifiche1. L’autorità competente dispone i controlli sui prodotti di cui all’articolo 1 per verificarne la conformità alle misure di esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. 2. Per i controlli di cui al comma 1, l’autorit |
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Art. 8. - Responsabilità dell’importatore1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi è |
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Art. 9. - Marcatura e dichiarazione di conformità1. Anteriormente all’immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura di conformità CE ed è emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato, o, in assenza di quest’ultimo, l’importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte |
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Art. 10. - Clausola di salvaguardia1. L’autorità competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o, in mancanza di quest’ultimo, dell’importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti che consumano energia immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità. 2. Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma energia possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest’ultimo, l’importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione |
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Art. 11. - Valutazione di conformità1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest’ultimo, l’importatore, accerta la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformità deve avvenire secondo le relative procedure d |
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Art. 12. - Presunzione di conformità1. Sono considerati conformi alle misure di esecuzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), i prodotti che consumano energia immessi sul mercato o messi in servizio conformemente a |
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Art. 13. - Norme armonizzate1. L’autorità competente di cui all’articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al proce |
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Art. 14. - Disposizioni per i componenti e le sottounità1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro rappresentanti |
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Art. 15. - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni1. L’autorità competente collabora con le autorità responsabili d |
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Art. 16. - Informazione dei consumatori1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano: |
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Art. 17. - Misure di esecuzione1. Costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 2 le seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi; b) direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di ren |
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Art. 18. - Sanzioni1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro v |
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Art. 19. - Abrogazioni1. Sono abrogati il comma 3 dell’articolo 6; il punto 2 dell’allegato I e |
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Art. 20. - Norme transitorie1. Le disposizioni relative ai rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazio |
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Art. 21. - Disposizione finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori on |
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ALLEGATO I (previsto dall’articolo 9) - MARCATURA CE |
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ALLEGATO II (previsto dall’articolo 9) - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀLa dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti dati: 1) nominativo e ind |
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ALLEGATO III (previsto dall’articolo 9) - SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONILe misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso: |
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ALLEGATO IV (previsto dall’articolo 11) |
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CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE INTERNO1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Il fabbricante deve compilare u |
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ALLEGATO V (previsto dall’articolo 11) - SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ (articolo 10)1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Per valutare la conformità del prodotto che consuma energia, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato. 3. Sistema di gestione degli elementi ambientali. Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l’ottemperanza del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. 3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto. Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive d |
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