Ordini professionali e obblighi di comunicazioni telematiche all'anagrafe tributaria | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/03/2021

Ordini professionali e obblighi di comunicazioni telematiche all'anagrafe tributaria

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27/01/2021 sono stati disciplinati modalità e termini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni scade il 30/06/2021 per i dati relativi al 2020.

L'art. 1 del D.Min.Finanze 17/09/1999 prevede che gli ordini professionali, enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate in base a domande, limitatamente ai soggetti che esercitano le seguenti attività: agenti di cambio, architetti, attuari, autotrasportatori, avvocati, biologi, chimici, consulenti del lavoro, dottori agronomi e dottori forestali, dottori commercialisti, esportatori, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici chirurghi e odontoiatri, notai, tecnici sanitari di radiologia medica, ostetriche, periti agrari, periti industriali, ragionieri commercialisti, revisori contabili, veterinari, assistenti sociali, infermieri professionali, psicologi, spedizionieri doganali.

L'art. 15, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) prevede di estendere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con lo scopo di razionalizzare e semplificare le attività gestionali connesse all’adempimento degli obblighi di comunicazione, nell'ambito dello sviluppo del processo di digitalizzazione

Il Provv. Ag. Entrate 27/01/2021, n. 26004 detta disposizioni tese a garantire la consistenza e coerenza della banca dati, comportando la trasmissione all’Agenzia delle entrate, per ciascun anno, delle informazioni relative all’intera platea dei soggetti iscritti.

In particolare, il Provvedimento dispone che sono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate ai sensi dall’art. 7, comma 3, del D. P.R. 29/09/1973, n. 605, i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.

Si prevedono inoltre le modalità di trasmissione delle informazioni tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nonché i termini delle comunicazioni, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente (gli effetti del Provvedimento decorrono dai dati dell’anno 2020).

Il provvedimento disicplina infine il trattamento e la sicurezza dei tati nonché le correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche.

Dalla redazione