Articolo abrogato dal D.P.R. 02/07/2009, n. 91, così recitava:

"Art. 5. (Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure) — 1. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale.

2. Il Direttore generale in particolare:

a) cura, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento, agli organi competenti;

b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di analizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

f) svolge attività di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari con riferimento anche ai servizi aggiuntivi;

g) provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;

h) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

i) coordina le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari;

l) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su AR.CU.S s.p.a.;

3. Presso la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento."

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