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D. P.C.M. 26/06/2019, n. 103

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.C.M. 26/07/2023, n. 125
- D.P.C.M. 22/06/2022, n. 100
- D.P.C.M. 30/09/2020, n. 161
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Capo I - Organizzazione del ministero
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Art. 1. - Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento del tesoro;

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Art. 2. - Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livell

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Art. 3. - Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità

1. È istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento del Minister

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Capo II - Articolazione dei dipartimenti
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Sezione I - Dipartimento del tesoro
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Art. 4. - Competenze del Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree tematiche:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo;

d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario; vigilanza in materia di stabilità e integrità del sistema finanziario; prevenzione dell'utilizzo del siste

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Art. 5. - Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

1. La Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali;

b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed internazionali;

c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali;

d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni e con le unità preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza; responsabilità per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (MIP); N12

e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi documenti programmatici;

f) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica;

f-bis) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale; N13

f-ter) analisi di impatto delle politiche sull�

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Art. 6. - Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio opera altresì a supporto del Dipartimento dell’economia. N38

2. Il Consiglio è composto da sedici membri scelti tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata

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Sezione I-bis - Dipartimento dell’economia

N43

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Art. 6-bis. - Competenze del Dipartimento dell’economia

N44

1. Il Dipartimento dell’economia ha competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine provvede nelle seguenti aree tematiche:

a) interventi finanziari nei diversi settori dell’economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici; sostegno all’esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;

b) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal

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Art. 6-ter. - Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell’economia

N45

1. La Direzione I - interventi finanziari in economia si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) interventi finanziari nei diversi settori dell’economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;

b) garanzie pubbliche;

c) sostegno pubblico all’esportazione e ai processi di internazionalizzazione;

d) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni anche di origine bancaria;

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Sezione II - Dipartimento della ragioneria generale dello stato
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Art. 7. - Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonché predisposizione del budget e del rendiconto economico;

c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento; N2

d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;

e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilità pubbli

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Art. 8. - Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;

b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

c) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero;

d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;

e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

f) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;

g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;

i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

l) attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonché coordinamento delle attività dipartimentali in materia dei predetti pagamenti;

m) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.N1

2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonché del budget economico e delle note integrative;

b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonché del rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate, definizione e revisione delle classificazioni del bilancio dello Stato;

c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica;

d) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruità e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia;

d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;N7

e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale;

f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attività istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;

g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse;

h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere;

i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonché sui sistemi relativi alla contabilità integrata finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato.

3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruità della quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche;

b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;N7

c) attività di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;

d) acquisizione e mo

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Art. 9. - Sistema delle ragionerie

1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è costituito da:

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Art. 10. - Uffici centrali di bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:

a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si articola in uffici dirigenziali non generali; N18

b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

g) Ufficio centrale del bilancio presso il Minis

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Sezione III - Dipartimento delle finanze
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Art. 11. - Competenze del Dipartimento delle finanze

1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:

a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali e delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale;

b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;

c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali;

d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito nazionale, europeo e internazionale; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità;

f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il risp

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Art. 12. - Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze

1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). A tali fini, la direzione:

a) assicura l'acquisizione sistematica dei flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali;

b) predispone analisi, studi, indagini e simulazioni per l'elaborazione delle politiche in materia fiscale, in ambito nazionale, europeo e internazionale;

c) gestisce modelli per la previsione e il monitoraggio delle entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;

e) concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale in relazione alle quali svolge attività di analisi nella fase di predisposizione degli interventi e nella fase di monitoraggio degli effetti dell'attuazione;

f) valuta gli effetti derivanti dall'adozione dei provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul bilancio dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;

g) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a modelli disaggregati in materia di finanza locale;

h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica nelle materie di competenza;

i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici e computazionali ai fini delle valutazioni di politica fiscale ed elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di contrasto all'evasione;

l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

m) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie.

2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:

a) effettua, anche attraverso la collaborazione con gli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione e la revisione o il riordino della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale;

b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione;

c) predispone schemi normativi e provvedimenti necessari al recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione;

d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;

e) collabora con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini del relativo contenzioso;

f) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti di competenza;

g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici del Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti, convenzioni e contratti;

h) cura la predisposizione degli atti relativi al contenzioso innanzi alla Corte costituzionale e agli organi di giustizia ordinaria, amministrativa e contabile;

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Sezione IV - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
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Art. 13. - Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge attività di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, e la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed economica del personale delle pubbliche amministrazioni; definisce il modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli altri dipartimenti.

Il Dipartimento è competente nelle materie di seguito indicate:

a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attività e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti;

b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attività e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; elaborazione degli indirizzi metodologici in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;

c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;

d)

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Art. 14 - Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

N9

1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero:

a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici;

b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni;

c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico;

d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti;

e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi;

g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a); N21

h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonché con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione; N13

i) supporto delle attività di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici;

l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

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Capo III - Articolazione territoriale del ministero dell'economia e delle finanze
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Art. 15. - Uffici di supporto alla giustizia tributaria

1. Gli Uffici di Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono organi locali del Ministero e svolgono le funzioni previ

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Art. 16. - Ragionerie territoriali dello Stato

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificità previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attività proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni:

a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;

b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo

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5823204 10652526
Art. 17. - Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è definito il numero e l'articolazione delle Ra

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5823204 10652527
Capo IV - Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'economia e delle finanze
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Art. 18. - Modifica dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
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Capo V - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
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Art. 19. - Dotazioni organiche

N9

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Capo VI - Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione
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Art. 20. - Disposizioni transitorie e comuni

1. Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento opera, avvalendosi de

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Art. 21. - Strutture tecniche di coordinamento

1. Per finalità che implicano l'azione unitaria di più strutture organizzative afferenti a diversi Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle f

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Art. 22. - Norme finali ed abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, è abrogato.

2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, prim

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Tabella A - Organici dirigenziali

N10

 

Dirigenti di prima fascia

 

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro

4

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