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D. P.C.M. 26/07/2023, n. 125

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 17;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’articolo 13, il quale prevede che «al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l’articolo 3;

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Art. 1. - Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) Dipartimento dell’economia;»;

2) al comma 2:

2.1) al secondo periodo, le parole: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque» sono sostituite dalla seguente: «seicentottantotto»;

2.2) al terzo periodo le parole: «commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

b) all’articolo 4:

1) al comma 1:

1.2) le lettere e) ed f) sono abrogate;

1.3) alla lettera g), dopo le parole: «del contenzioso» sono inserite le seguenti: «e delle tematiche in merito agli aiuti di Stato»;

1.4) alla lettera h), le parole: «, comunicazione istituzionale e relazioni esterne» sono soppresse;

1.5) alla lettera i), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.»;

2) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie.» e le lettere f), g), h) e i) sono abrogate;

3) al comma 4-bis, le parole: «Sono assegnati al Dipartimento due posti» sono sostituite dalle seguenti: «È assegnato al Dipartimento un posto» e dopo le parole: «anche con riferimento alle esigenze» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera g) del comma 1 e»;

4) al comma 5, dopo le parole: «nelle materia di cui al comma 1, lettera i)», sono aggiunte le seguenti: «, attività di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l’UE»;

5) al comma 5-bis, le parole: «I dirigenti generali» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente generale» e le parole: «possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi»;

c) all’articolo 5:

1) al comma 1, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente:

«f-ter) analisi di impatto delle politiche sull’economia reale;»;

2) al comma 5, lettera d), le parole: «, vigilanza sulle fondazioni bancarie» sono soppresse;

3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

4) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

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Art. 2. - Disposizioni transitorie e finali

1. A seguito dell’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalità, le procedure e i criteri di cui all’articolo 19 de

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ALLEGATO

«Tabella A - Organici dirigenziali

 

Dirigenti di prima fascia

 

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro

4

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