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D. P.C.M. 30/09/2020, n. 161

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
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Premessa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e in particolare, gli articoli 31 e 32, riguardanti gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto il

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Art. 1. - Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attività normativa nonché l'attività prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, lettera f):

1.1) dopo le parole: «programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:»;

1.2) le parole: «gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle partecipazioni societarie dello Stato»;

1.3) le parole: «dell'azionista» sono sostituite dalle seguenti: «del socio»;

1.4) le parole: «cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria;»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del direttore generale del Tesoro, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attività istituzionali d'interesse comune.»;

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati può avvalersi, secondo le direttive del direttore generale del Tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria dell'Ufficio del direttore generale del tesoro.»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 4, lettera d), le parole: «la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre» sono soppresse;

2) al comma 6:

2.1) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;»;

2.2) alla lettera i), le parole: «per le società a partecipazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni statali»;

3) al comma 7:

3.1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonché esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;»;

3.2) alla lettera e), le parole: «per le società a partecipazione non statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni non statali»;

3.3) alla lettera f), dopo la parola «dismissione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale delle società partecipate»;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera c), le parole: «e ricerca economica sugli impatti» sono sostitute dalle seguenti: «ricerca economica e valutazione degli impatti»;

1.2) alla lettera f), dopo le parole «prestazioni e modalità operative» sono inserite le seguenti: «dei servizi e», e dopo le parole: «dei sistemi informativi», sono inserite le seguenti: «e di connettività»;

1.3) alla lettera l), le parole: «anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica,»;

2) al comma 4:

2.1) dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«ibis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica;»;

2.2) alla lettera m) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il controllo interno dipartimentale»;

3) al comma 5 la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove»;

e) all'articolo 8:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;

b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

c) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero;

d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;

e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

f) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;

g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;

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Art. 2. - Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, è istituito in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modi

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Allegato


TABELLA A - TABELLA ORGANICI DIRIGENZIALI


Dirigenti di prima fascia Uffici di diretta collaborazione con il Ministero

2

Dipartimento del Tesoro

11

Dipartimento della Ragioneria generale dello stato

35

Dipartimento delle fin

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