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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 27/01/1992, n. 95
D. Leg.vo 27/01/1992, n. 95
- L. 09/12/1998, n. 426
- L. 23/03/2001, n. 93
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine |
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Art. 2. - Princìpi generali1. La detenzione e l'attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati sono organizzate e svolte secondo le modalità |
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Art. 3. - Obblighi e divieti1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente. 2. Sono vietati: a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi pe |
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Art. 4. - Competenze statali |
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Art. 5. - Autorizzazioni |
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Art. 6. - Obblighi dei detentori1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a: a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze; b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni |
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Art. 7. - Attività di raccolta e di eliminazione1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attività di raccolta sono obbligate a: a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori loro clienti; b) provvedere al loro stoccaggi |
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Art. 8. - Registro degli oli usati |
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Art. 9. - Combustione1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203R utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente a |
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Art. 10. - Rigenerazione1. Coloro che effettuano attività di rigenerazione degli oli usati tenuti all'impiego della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, nonché all'osservanza delle specif |
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Art. 11. - Consorzio obbligatorio degli oli usati1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente. 2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. 3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine. 5. Le imprese partecipanti sono tenute a ve |
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Art. 12. - Accessi e ispezioni |
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Art. 13. - Obblighi di pubblicità1. Le imprese che immettono oli o basi lubrificanti al consumo sono tenute a riservare nella pubblici |
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Art. 14. - Sanzioni |
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Art. 15. - Disposizioni transitorie e finali |
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Allegato A -Valori limite (1) di emissione per talune sostanze emesse nella combustione di oli usati negli impianti di potenza termica pari o superiore a 6 MW.
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