Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152. Il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha disposto che “Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D. Leg.vo 152/2006”. L’articolo 15 così recitava: “Art. 15. - Disposizioni transitorie e finali - 1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, è tenuto a presentare entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorità competente.

2. Allorché l'autorità competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai sei anni per consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso.

3. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati, fino a conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già rilasciate a tal fine, nonché quelle che, essendo state richieste per gli oli usati, siano state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per la raccolta di rifiuti speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi.

4. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi dell'art. 9, il Consorzio obbligatorio degli oli usati continua ad adoperare uniformandosi ai dettami dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mandato degli organi del Consorzio è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto.

5. La disposizione dell'art. 3, comma 4, che fissa il limite di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in 25 ppm entra in vigore dal 1ø gennaio 1993; dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.”

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