N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152. Il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha disposto che “Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D. Leg.vo 152/2006”. L’articolo 5 così recitava: “Art. 5. – Autorizzazioni - 1. L'autorità regionale competente e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 4 e dalle altre disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente.

2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente.

3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione di oli usati è disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in materia di impianti di oli minerali.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta, di trasporto e di stoccaggio degli oli usati al Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11, può essere rilasciata dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità ove, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, la regione competente non provveda o provveda negativamente.”

Dalla redazione