N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152. Il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha disposto che “Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D. Leg.vo 152/2006”. L’articolo 12 così recitava: “Art. 12. - Accessi e ispezioni - 1. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla eliminazione degli oli usati è autorizzata ad effettuare all'interno dello stabilimento o dell'impianto dell'impresa, ispezioni, controlli o prelievi di campioni, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione. In caso di accertata violazione delle condizioni inerenti all'autorizzazione, l'autorità detta le necessarie prescrizioni ed assegna un termine per la loro esecuzione. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato l'autorizzazione verrà revocata.”

Dalla redazione