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D. Leg.vo 19/05/2016, n. 86

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

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Art. 1. - Campo di applicazione, messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni:

a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

b) materiali elettr

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale elettrico;

c) &

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Art. 3. - Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del loro materiale elettrico, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato III. Qualora la conformità del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

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Art. 4. - Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato

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Art. 5. - Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo il materiale elettrico conforme.

2. Prima di immettere il materiale elettrico sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico sia apposta la marcatura CE, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non sia conforme agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I, non immette il materiale elettrico

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Art. 6. - Obblighi dei distributori

1. Quando mettono il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in una lingua che può essere

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Art. 7. - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del present

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Art. 8. - Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:

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Art. 9. - Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate

1. Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di e

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Art. 10. - Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali

1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all'articolo 9

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Art. 11. - Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali

1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all'articolo 9

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Art. 12. - Principi generali della marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. La

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Art. 13. - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul mate

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Art. 14. - Vigilanza del mercato, controllo del materiale elettrico che entra nel mercato dell'Unione e sanzioni

1. Al materiale elettrico si applica l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti e, previa intesa, dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzio

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Art. 15. - Procedure a livello nazionale per il materiale elettrico che presenta rischi

1. Nel caso in cui le autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 hanno motivi sufficienti per ritenere che un materiale elettrico disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, effettuano una valutazione del materiale elettrico interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico conclude che il materiale elettrico non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il materiale elettrico conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

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Art. 16. - Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all'articolo 15, sono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Sta

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Art. 17. - Materiale elettrico conforme che presenta rischi

1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, ritiene che un materiale elettrico, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, chiede all'oper

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Art. 18. - Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 15, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a) la marcatura CE è stata app

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Art. 19. - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

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Art. 20. - Disposizioni finali e transitorie

1. È consentita la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/95/CE

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Art. 21. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare

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Art. 22. - Entrata in vigore

1. Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 26 della direttiva 2014/35/UE

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Allegato I - Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Articolo 1, comma 3)

1. Requisiti generali.

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

b) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata.

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Allegato II - Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX) (Articolo 12, comma 3)

N1

1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie).

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Allegato III - Modulo A: Controllo interno della produzione (Articolo 3, comma 2)

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il materiale elettrico interessato soddisfa le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.

2. Documentazione tecnica.

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del materiale elettrico. La documentazione tecnica contiene, laddov

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