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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. P.C.M. 05/10/2021
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Premessa
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2021
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali»; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare l'art. 13 «Programma statistico nazionale»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare gli articoli 14 e 50; Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692, concernente il riordino delle norme relative all'«Anagrafe nazionale degli studenti»; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e in particolare l'art. 12, commi 107, lettera h), e 109; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e); |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro dell'istruzione e il Ministero dell'istruzione; b) «DGOSVI - MI», la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione; c) «DGRUF - MI», la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione; d) «DGEFID - MI», la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei f |
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Art. 2. - Finalità e durata del Piano di azione nazionale pluriennale1. È adottato il Piano di azione nazionale pluriennale che definisce, per il quinquennio 2021-2025, la finalizzazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati. |
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Art. 3. - Definizione degli interventi1. Il Piano, nella sua articolazione quinquennale, prevede interventi, ciascuno riconducibile a una o più delle seguenti tipologie: a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche; b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; |
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Art. 4. - Riparto del Fondo1. Al fine di assicurare liquidità funzionale alla gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno 2021, con intesa in Conferenza unificata da raggiungere nel mese di luglio 2021, una quota parte del Fondo, corrispondente a euro 264.000.000,00, è ripartita tra le regioni e province autonome in misura corrispondente alla Tabella 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53. Le risorse sono successivamente erogate dalla DGRUF-MI in favore degli enti locali, avendo a riferimento i beneficiari e gli importi delle programmazioni regio |
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Art. 5. - Programmazione regionale1. Le regioni e le province autonome adottano, previa consultazione delle ANCI regionali, la programmazione, di norma pluriennale, degli interventi di cui all'art. 3 nei limiti delle risorse di cui al decreto di riparto del Fondo e all'intesa, assolvendo all'onere di cofinanziamento regionale previsto dall'art. 6. 2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati, rispetto all'annualità delle risorse: a) il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria; b) l'importo del finanziamento diviso tra quota statale e quota comunale destinata allo specifico intervento; c) la tipologia di cui all'art. 3, comma 1; d) la finalità perseguita di cui all'art. 3, comma 2; |
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Art. 6. - Cofinanziamento regionale1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, l'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. 2. Le regioni e le province autonome finanziano, con risorse pr |
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Art. 7. - Finanziamento con finalità perequativa1. Le risorse corrispondenti alla quota perequativa sono erogate alle regioni individuate con il decreto di riparto previa acquisizione della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e della relativa sc |
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Art. 8. - Monitoraggio della spesa per la realizzazione degli interventi1. Nelle more dell'istituzione del sistema informativo nazionale di cui all'art. 10, anche ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto legislativo, le regioni e le province autonome, acquisiti i dati forniti dai comuni in forma singola o associata, trasmettono al Ministero la scheda di monitoraggio corrispondente all'allegato B nei termini fissati nei commi 4, 5, 6, 7, 8 del presente articolo. La scheda di monitoraggio regionale è da intendersi correttamente compilata decorsi trenta giorni dall'acquisizione della stessa senza che siano stati formulati rilievi dalla DGOSVI - MI. La Cabina di regia di cui all'art. 9 può apportare nel corso del periodo di vigenza del presente Piano modifiche alla suddetta scheda. 2. Nel caso di m |
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Art. 9. - Cabina di regia1. È costituita presso il Ministero una Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia si riunisce almeno una volta l'anno. |
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Art. 10. - Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra Ministero, regioni, province autonome ed enti locali è attivato il siste |
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Art. 11. - Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano1. Con decreto del direttore generale dell'USR è istituito un Tavolo paritetico di confronto fra regione, comuni e Ministero (d'ora in poi «Tavolo»), con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nel relativo territorio. Il Tavolo svolge compiti consultivi e propositivi risp |
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Art. 12. - Disposizioni finali1. Le disposizioni di cui al presente Piano si applicano a valere sui riparti del Fondo per le annualità dal 2021 al 2025. Per le annualità precedent |
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Allegato D - Indicatori ISTAT servizi educativi per l'infanzia anno educativo 2018/2019 e dati del Ministero dell'istruzione scuole dell'infanzia statali e paritarie anno scolastico 2019/2020 per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici |
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