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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 25/11/1996, n. 625
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- D.L. 24/06/2003, n. 147 (L. 01/08/2003, n. 200)
- D. Leg.vo 23/05/2000, n. 164
- L. 11/05/1999, n. 140
- Avviso di rettifica in G.U. 1.3.1997, n. 50
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TITOLO I |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai sensi del presente decreto, si intende per: a) autorità competente al conferimento dei titoli mi |
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Art. 2. - Disposizioni generali1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero |
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Art. 3. - Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale già aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n. 613, di seguito denominata legge n. 613 del 1967, sono di |
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Capo II - Disciplina dei titoli |
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Art. 4. - Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca1. Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca è presentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4. 2. Al fine di razionalizzare l |
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Art. 5. - Criteri di selezione tra domande concorrenti1. Nei casi di cui all'articolo 4, la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti è effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai seguenti criteri: a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari; |
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Art. 6. - Procedimenti connessi al conferimento del permesso di ricerca1. Le procedure di pubblicizzazione e di concorrenza di cui all'articolo 4 non si app |
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Art. 7. - Durata del permesso di ricerca1. Quando è necessario per completare l'attività di ricerca, il titolare del permesso di ricerca può ottenere una prima proroga triennale se ha realizzato interamente, salvo d |
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Art. 8. - Inadempienze nell'attuazione dei programmi1. Nei casi di inadempienza o ingiustificato ritardo nell'attuazione dei programmi di |
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Art. 9. - Estensione del permesso di ricerca1. L'articolo 6, c |
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Art. 10. - Richiesta in permesso di aree già detenute in precedenza1. L'articolo 6 |
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Art. 11. - Esercizio del permesso di ricerca1. L'articolo 6, comma 8, della legge n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13. - Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di venti anni; l'estensione della concessione non può superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo slittamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione. 2. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 le parole "due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni dal r |
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Capo III - Disposizioni comuni alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi |
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Art. 14. - Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ai quali è subordinato il conferimento del titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate delle istanze e dei procedimenti in corso mediante trasmissione del BUIG. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono agg |
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Art. 15. - Difficoltà di accesso degli enti nei Paesi terzi1. Nel caso un ente incontri difficoltà di ordine generale di accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o al loro esercizio in Stati non facenti parte dell'Unione europea, ne informa il M |
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Art. 16. - Comunicazione dati1. Il Ministero, a decorrere dal 1° gennaio 1997, trasmette alla Commissione delle Comunità europee il BUIG, una relazione annuale contenente la stima delle riserve di idrocarburi esistenti, nonché l'elenco dei titoli minerari conferiti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, |
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Art. 17. - Appalti nei settori esclusi1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è sostituito dal seguente: |
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Capo IV - Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione |
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Art. 18. - Armonizzazione delle disposizioni sui canoni1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati: a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro quadrato; |
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Art. 19. - Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. N11 2. L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca. 3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. 4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla Sezione competente i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei titolari. Il rappresentante unico è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte e avviate al consumo, ferma restando la facoltà dell'UNMIG e delle sue Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico comunica all'UNMIG ed alle Sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti. 5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da |
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Art. 20. - Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento ind |
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Art. 21. - Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore per ciascuna concessione d |
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Art. 22. - Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giaciment |
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TITOLO II |
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Capo I - Cessazione dei regimi di esclusiva |
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Art. 23. - Cessazione dei regimi di esclusiva1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 cessano i seguenti regimi di esclusiva previsti in favore dell'Ente nazionale idrocarburi S.p.A., di seguito denominato ENI, nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n. 136 del 1 |
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Art. 24. - Attribuzione di titoli minerari1. Nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n. 136 del 1953, l'ENI ha diritto di |
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Art. 25. - Disciplina dei titoli minerari1. Ove non diversamente disciplinato dal presente decreto, per l'attribuzione dei tit |
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Art. 26. - Dati a carattere regionale1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENI trasmette al Ministero l'elenco di tutti i dati geofisici e di perforazione acquisiti nelle zone delimit |
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Art. 27. - Attribuzione di permessi di ricerca1. I permessi di ricerca sono attribuiti con provvedimento del Ministero su aree per le quali l'attività svolta o in corso e gli investimenti effettuati ne giustifichino l'attribuzione. 2. Le domande di permesso, corredate della necessaria documentazione, |
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Art. 28. - Disciplina dei permessi di ricerca1. Il decreto di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge. |
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Art. 29. - Attribuzione delle concessioni di coltivazione1. Le concessioni di coltivazione sono attribuite con decreto del Ministero sulle are |
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Art. 30. - Disciplina delle concessioni di coltivazione1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge. |
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Art. 31. - Attribuzione delle concessioni di stoccaggio1. Le concessioni di stoccaggio sono attribuite con provvedimento del Ministero sulle |
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Art. 32. - Disciplina delle concessioni di stoccaggio1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità |
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Capo II - Apertura delle aree residue a terzi |
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Art. 33. - Accesso ai dati1. Entro un mese dall'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI comunica al Ministero quali perforazioni e rilievi geofisici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26 ricadono nelle aree non riattribuitegli in permesso o concessione, indicando il costo |
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Art. 34. - Messa a disposizione delle aree residue1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, il Ministero, con avviso da pubblicar |
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Art. 35. - Chiusura pozzi minerari1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI presenta entro sei mesi al Ministero un programma di chiusura mineraria dei poz |
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Art. 36. - Concessioni di stoccaggio in giacimenti già coltivati1. Nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n. 13 |
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TITOLO III |
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Capo I - Norme transitorie e disposizioni finali |
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Art. 37. -Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia1. Al fine di adeguarne la composizione alle esigenze del presente decreto, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge n. 6 del 1957, e successive modifiche, è costituito da: a) un presidente scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, prive di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore; b) il direttore generale delle miniere, con funzioni di vicepresidente; c) il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; |
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Art. 38. - Norme transitorie1. I permessi e le concessioni conferiti in base alla legge n. 6 del 1957, alla legge n. 613 del 1967, alla legge n. 9 del 1991 e alla legge 26 aprile 1974, n. 170, sono confermati per la loro originaria durata |
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Art. 39. - Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano1. I titoli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ubicati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome |
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Art. 40. - Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n. 613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 19911. Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in materia di aliquote di prodotto introdotta dal presente decreto, i titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato domanda di esonero ai sensi dell'art 26 della legge n. 9 del 1991 per gli anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli anni 1993, 1994 e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per l'anno 1996, all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente il riepilogo degli inves |
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Art. 41. - Norme abrogate1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) gli articoli 3, comma secondo, 5, commi secondo, quinto e sesto, 6, 26, 37, 38, commi primo, terzo e quinto, e 55 della legge n. 613 del 1967 e successive modifiche; |
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