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D. Min. Sviluppo Econ. 26/04/2010

Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
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[Premessa]


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 R, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;

VISTA la Legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

VISTA la Legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 9

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DISCIPLINARE TIPO PER I PERMESSI DI PROSPEZIONE E DI RICERCA E PER LE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA, NEL MARE TERRITORIALE E NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE.


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TITOLO I CAPO I - NORME GENERALI


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Articolo 1 (Definizioni ed ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a. Ministero: Ministero dello sviluppo economico;

b. Regioni: le Regioni a statuto ordinario, titolari d'intesa con il Ministero, delle determinazioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;

c. B.U.I.G.: Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse;

d. DGRIME: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;

e. "CIRM": Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie del Ministero dello sviluppo economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

f. "U.N.M.I.G.": Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse di cui all'art. 6 della legge 6/57 e s.m.i.;

g. Direzione U.N.M.I.G.: ufficio dirigenziale (Divisione I) della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche competente in materia di coordinamento tecnico delle attività regolate dal presente Disciplinare;

h. "Sezioni": uffici dirigenziali (Divisioni II, III e IV) della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, sedi periferiche dell'U.N.M.I.G. situate, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli, compe

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Articolo 2 (Acquisizione delle intese)

1. L'acquisizione di intese, nulla osta, concerti con altre amministrazioni dello Stato, è svolta nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento è svolto in conformità delle vigenti norme in materia di dematerializzazione del procedimento amministrativo ed a tal fine verranno assunti specifici accordi con le diverse amministrazioni coinvolte nei processi autorizzativi. Ai fini del presente decreto

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Articolo 3 (Obblighi del titolare)

1. Il titolare deve fornire all'U.N.M.I.G. i mezzi per effettuare ispezioni sui luogh

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Articolo 4 (Concessioni, autorizzazioni e responsabilità)

1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione non possono avere inizio se non dopo l'emanazione del decreto di conferimento del titolo minerario, di cui verrà data contestuale comunicazione alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla competente Sezione, all'Ufficio del demanio ed al titolare, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

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Articolo 5 (Delimitazione delle aree)

1. Le aree oggetto dell'istanza devono risultare continue e delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1 della legg

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Articolo 6 (Deroghe particolari)

1. Su richiesta del titolare, motivata da particolari esigenze tecniche, il Ministero

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CAPO II - REQUISITI PER AMMISSIONE AD ATTIVITA' DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI


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Articolo 7 (Requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica del richiedente)

1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati agli Enti di cui al decreto legislativo 25/11/1996, n. 625 R, (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche ed economiche adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea, nonché, a condizioni di reciprocità, ad Enti di altri Paesi.

2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente deve fornire:

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 38 e 76 del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'ente richiedente il titolo circa il possesso, ai sensi della legislazione vigente, in materia di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, nonché in materia di autorizzazioni e concessioni, dei requisiti morali richiesti. Nel caso di associazione di persone (RTI o Consorzio), detta dichiarazione è resa dal legale rappresentante di ciascun componente l'associazione;

b) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l'associazione;

c) se appartenente ad uno Stato membro dell'Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

d) dall'oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono quella di attività di prospezione, ric

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TITOLO II - PERMESSI DI ESPLORAZIONE CAPO I - RILASCIO ED ESERCIZIO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE


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Articolo 8 (Permesso di prospezione non esclusivo)

1. Il permesso di prospezione non esclusivo è rilasciato con decreto del Ministero, d'intesa, per la terraferma, con la Regione interessata. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 164/2000.

2. Il permesso è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

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Articolo 9 (Attività di prospezione)

1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, deve presentarne il programma alla competente Sezione, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed in quale periodo di tempo, anche nel caso di attività condotte in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo 164/00.

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Articolo 10 (Obblighi a carico del titolare)

1. Il titolare del permesso di prospezione è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione un rapporto sull'andamento delle operazioni. Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione, il titolare deve presentare alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione una relazione conclusiva, corredata da sezioni sismiche rappresentative, che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e

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TITOLO II - PERMESSI DI ESPLORAZIONE CAPO II - RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA ESCLUSIVO


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Articolo 11 (Modalità di attribuzione del permesso)

1. La domanda di permesso di ricerca esclusivo, conforme alla normativa vigente sul bollo, deve essere presentata secondo le modalità informatiche di cui all'art. 4, comma 5, ovvero transitoriamente in forma cartacea al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'energia - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Via Molise, 2 00187 Roma. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area e sugli obiettivi della ricerca, nonché dal programma dei lavori che il richiedente intende svolgere, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, indicando i metodi ed i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le opere di ripristino previste, i relativi costi e l'impegno finanziario complessivo. La relazione tecnica ed il programma dei lavori devono essere allegati all'istanza in busta chiusa e sigillata e munita della seguente dicitura "relazione tecnica e programma dei lavori allegati all'Istanza per il conferimento di permesso di ricerca esclusivo .......... Non aprire".

2. Il permesso di ricerca è contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso ovvero, qualora l'area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicato, a termine dell'articolo 5 della legge n. 613/1967, seguita dalla lettera R (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico nel rilascio dei permessi di ricerca per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l'Amministrazione.

3. Il permesso di ricerca in terraferma è accordato con decreto della DGRIME, ai sensi all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 R, come modificato dal comma 77 della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dal comma 34 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 R, e delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, a seguito di un procedimento unico così articolato:

a) la Divisione VI è responsabile del procedimento amministrativo di conferim

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Articolo 12 (Deroghe ed esenzioni)

1. Ferma restando l'osservanza del termine di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 625/96 R, la Divisione VI può esaminare eventuali istanze di estensione della titolarità di domande di permesso di ricerca o di trasferimento delle stesse ad altri soggetti anche se pervenute oltre la scadenza dei termini di cui sopra, solo a condizione che le altre istanze:

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Articolo 13 (Alienazione del permesso)

1. Il titolare o i contitolari del permesso possono trasferire la titolarità o cederne quote.

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Articolo 14 (Limiti massimi di area)

1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore a 10.000 km2 in terraferma e a 10.000 km2 in mare.

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TITOLO II - PERMESSI DI ESPLORAZIONE CAPO III - ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA


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Articolo 15 (Inizio dell'attività)

1. Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso. I termini della perforazione possono essere differiti, su istanza del titolare, anche in funzione del periodo di tempo occorrent

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Articolo 16 (Modalità di autorizzazione alla perforazione)

1. L'autorizzazione in terraferma alla perforazione del pozzo esplorativo previsto nel programma dei lavori del permesso di ricerca, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è accordata, ai sensi del comma 78 della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 R, con provvedimento della Sezione competente d'intesa con la Regione a seguito di un procedimento unico così articolato:

a) il titolare provvede alla presentazione dell'istanza alla Sezione competente e alla Divisione VI;

b) la Direzione U.N.M.I.G. provvede alla pubblicazione dell'istanza nel B.U.I.G.;

c) il programma di perforazione viene sottoposto a valutazione di impatto ambientale presso l'autorità competente dal titolare nel più breve tempo possibile dopo la presentazione dell'istanza alla Sezione e comunque non oltre 180 giorni da tale data;

d) la Sezi

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Articolo 17 (Obblighi del permissionario)

1. Al solo fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie del permesso di ricerca, possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad esso adiacenti, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 4 del decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. Il permissionario deve consentire che i titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta

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Articolo 18 (Individuazione di giacimento)

1. In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare del permesso deve darne immediata com

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Articolo 19 (Modalità di proroga del permesso)

1. L'istanza di proroga del permesso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 625/96 R, è presentata alla Divisione VI ed alla Sezione almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di vigenza.

2. Ai fini della proroga di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 9 del 1991, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni.

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Articolo 20 (Programma unitario di lavoro)

1. L'istanza per l'autorizzazione a realizzare un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi di cui all'articolo 8 della legge n. 9/91 R, deve essere presentata alla Divisione VI ed alla Sezione territorialmente competente. L'istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati.

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Articolo 21 (Decadenza dal permesso)

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza, costituiscono motivi di decadenza

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TITOLO III - CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE CAPO I - RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE


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Articolo 22 (Attività di coltivazione)

1. L'istanza di concessione di coltivazione è corredata da una relazione tecnica dettagliata, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento alla capacità produttiva del pozzo o dei pozzi con i quali si è pervenuto al rinvenimento di idrocarburi ed alla interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati.

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Articolo 23 (Procedimento per il rilascio della concessione)

1. La concessione di coltivazione in terraferma sulla base del progetto di cui all'articolo 22 del presente decreto è accordata, ai sensi del comma 82 ter della legge 20 agosto 2004, n. 239, come inserito dal comma 34 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 R, con decreto della DGRIME a seguito di un procedimento unico così articolato:

a) la domanda di concessione è presentata alla DGRIME, e in copia alla Sezione, corredata del programma dei lavori e di tutti gli elementi di natura tecnica ed economica necessari di cui all'articolo 22;

b) la Divisione VI è responsabile del procedimento amministrativo, in coordinamento con la Direzione U.N.M.I.G., fino alla predisposizione del decreto finale;

c) la Direzione U.N.M.I.G. è responsabile dell'istruttoria tecnica: pubblica l'istanza nel B.U.I.G., effettua l'istruttoria tecnico-economica del programma, nel cui ambito viene acquisito il parere della Sezione e della CIRM;

d) il programma dei lavori di coltivazione viene sottoposto a valutazione di impatto ambientale dal titolare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;

e) la Divisione VI: acquisisce i pareri delle amministrazioni statali e degli enti locali interessati ponendo un termine di 60 gi

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Articolo 24 (Richiesta di ampliamento dell'area)

1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere l'ampliamento dell'area accordata entro il perimetro del permesso di ricer

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Articolo 25 (Rinuncia parziale)

1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può rinunciare a part

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Articolo 26 (Coesistenza di più concessioni)

1. Qualora, nell'ambito del permesso di ricerca per il quale sia stata già ril

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Articolo 27 (Alienazione della concessione)

1. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto all'autorizzazione della DGRIME.

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Articolo 28 (Proroga della concessione)

1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 625/96 R è presentata alla Divisione VI, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno

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TITOLO III - CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE CAPO II - ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE


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Articolo 29 (Modalità di esercizio della concessione)

1. La concessione di coltivazione costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, degli interventi di modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi del comma 82 quater della legge 20 agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 R, sulla base del progetto definitivo che ind

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Articolo 30 (Sospensione dei lavori)

1. Il concessionario non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, né ridurre la produzione di regime della concessione senza provata giustificazione tecnica o riconosciuta causa di f

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Articolo 31 (Obblighi del concessionario)

1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il concessionario deve riferire alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta. Entro il primo trimestre di ciascun anno deve comunicare al Ministero ed alla Sezione competente i quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo nell'anno precedente.

2. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell'ambito della concessione si applicano gli articoli 15 e 17.

3. Entro il primo trimestre di ciascun anno il concessionario deve presentare alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascuna concessione, sulle eventuali ulteriori con

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TITOLO IV - CONDOTTA DEI LAVORI NEL PERMESSO DI RICERCA E NELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE


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Articolo 32 (Individuazione e ubicazione dei pozzi)

1. Ogni pozzo in terraferma è individuato mediante un toponimo, ricadente nell'area del permesso o della concessione, seguito da un numero d'ordine.

2. Ogni pozzo in mare è individuato dalla sigla del permesso o della concessione, seguita da un numero d'ordine, nonché da un nome convenzionale.

3. Il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, deve

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Articolo 33 (Obblighi del concessionario)

1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è riportato sul giornale di sonda e immediatamente comunicato alla Sezione. Il rapporto giornaliero di perforazione deve essere reso disp

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Articolo 34 (Prove di produzione)

1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall'ultimazione del pozzo

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Articolo 35 (Esaurimento o inutilizzabilità di un pozzo)

1. Il titolare, nel caso in cui intenda chiudere minerariamente un pozzo sterile o esaurito o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, ne dà comunicazione alla Sezione precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata.

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1746529 1746700
Articolo 36 (Ulteriori obblighi del concessionario)

1. Per l'installazione di impianti fissi di produzione nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all'amministrazione marittima per ottenere la concessione all'occupazione e all'uso di beni demaniali e di zone di m

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TITOLO V - CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE DEL PRODOTTO ALLO STATO CAPO I - DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE


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Articolo 37 (Corresponsione delle royalties)

1. Il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi otten

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Articolo 38 (Rilevazione dell'attività giornaliera di estrazione)

1. Il concessionario è tenuto ad installare nel centro di raccolta della concessione idonei dispositivi di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, tali da assicurare la continuità e la fedeltà delle misurazioni, utilizzando le apparecchiature in commercio aventi le più aggiornale e precise tecniche di misurazione, anche elettroniche.

2. Nei casi di produzione

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Articolo 39 (Comunicazione di dati al Ministero)

1. Il concessionario comunica alla Direzione U.N.M.I.G. e alla Sezione competente, entro il g

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Articolo 40 (Determinazione delle aliquote)

1. I valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso conces

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Articolo 41 (Versamento delle aliquote)

1. Ciascun titolare per tutte le concessioni di coltivazione redige un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, Regioni e Comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 626/96, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 140/99 e dall'arti

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TITOLO V - CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE DEL PRODOTTO ALLO STATO CAPO II - REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA


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Articolo 42 (Indicazioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di realizzazione e gestione dei sis

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Articolo 43 (Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per:

a) «sistema di misura»: il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la eventuale telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:

I. le valvole di intercettazione ove presenti e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;

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Articolo 44 (Unità di misura)

1. La rilevazione delle quantità di idrocarburi liquidi prodotti è espressa in tonnellate; il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densit&ag

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Articolo 45 (Sistema di misura)

1. Per la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti sono ammessi sistemi di misura diretta o ind

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Articolo 46 (Realizzazione del sistema di misura)

1. Ai fini della realizzazione o adeguamento del sistema di misura, il concessionario presenta alla Sezione competente per territorio una denuncia di esercizio congiuntamente al progetto del sistema di misura, che deve essere funzionale in rapporto sia al tipo che alla quantità di idrocarburi da misurare.

2. Il progetto deve essere corredato almeno della seguente documentazione:

a) descrizione del sistema di misura, delle norme tecniche di riferimento e, per ognuno dei componenti, delle specifiche tecniche ed eventuali certificazioni

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Articolo 47 (Esercizio del sistema di misura)

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il concessionario predispone il piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza delle fasi di controllo e di esercizio da svolgere. Il piano è comunicato alla Sezione.

2. Per i sistemi di misura non equipaggiati con gascromatografo, i dati relativi alla qualità del gas sono aggiornati ogni mese, sulla base di analisi eseguite

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Articolo 48 (Attuazione)

1. I sistemi di misura e le linee di misura in servizio alla data del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto en

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 49

1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all'amm

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1746529 1746717
Articolo 50

1. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza d

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1746529 1746718
Articolo 51

1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dal

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Articolo 52

1. Per l'installazione, l'uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle appa

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1746529 1746720
Articolo 53

1. Nel caso di decadenza o rinuncia, parziale o totale, di un titolo minerario &egrav

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1746529 1746721
Articolo 54

1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 36,

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Articolo 55

1. E' abrogato il decreto ministeriale 6 agosto 1991 recante "Approvazione del nuovo

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