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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59
D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59
D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2023, n. 214
- L. 30/12/2018, n. 145
- L. 30/10/2014, n. 161
- D. Leg.vo 06/08/2012, n. 147
- D. Leg.vo 23/05/2011, n. 79
- D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141
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Premessa |
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PARTE PRIMA |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 2. - Esclusioni1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino un |
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Art. 3. - Servizi sociali1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popola |
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Art. 6. - Servizi di trasporto1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza |
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Capo II - Definizioni e principi generali |
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Art. 8 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto; b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio; c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo profes |
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Art. 9. - Clausola di specialità1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'a |
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Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi |
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Capo I - Disposizioni generali sull’accesso e l'esercizio delle attività di servizi |
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Art. 10. - Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espre |
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Art. 11. - Requisiti vietati1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare: 1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, |
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Art. 12. - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori; |
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Art. 13. - Notifiche1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea. |
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Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori
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Art. 14. - Regimi autorizzatori1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel ris |
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Art. 15. - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono: a) non discriminatorie; |
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Art. 16. - Selezione tra diversi candidati1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assi |
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Art. 17. - Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio a |
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Art. 18. - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono i |
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Art. 19. - Efficacia delle autorizzazioni1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento |
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Titolo III - Libera prestazione dei servizi |
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Art. 20. - Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di a |
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Art. 21. - Requisiti da giustificare1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia; |
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Art. 22. - Deroghe al regime della libera prestazione1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano: a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti: 1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia elettrica; 3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale; 4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue; |
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Art. 23. - Condizioni di lavoro1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro |
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Art. 24. - Parità di trattamento1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che so |
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Titolo IV - Semplificazione amministrativa |
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Art. 25. - Sportello unico1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive. 2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del |
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Art. 26. - Diritto all'informazione1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni: a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle; |
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Art. 27. - Certificazioni1. Nei casi in cui è prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato |
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Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari |
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Art. 28. - Restrizioni vietate1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere |
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Art. 29. - Divieto di discriminazioni1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza |
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Art. 30. - Assistenza ai destinatari1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinché siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attività di servizi che ne facciano richiesta: a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori; |
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Titolo VI - Qualità dei servizi |
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Art. 31. - Informazioni sui prestatori e sui loro servizi1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti: a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica; b) ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro; c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico; d) ove |
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Art. 32. - Risoluzione delle controversie1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentate un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro ind |
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Art. 33. - Assicurazioni1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può esser |
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Art. 34. - Comunicazioni commerciali1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 35. - Attività multidisciplinari1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti: |
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Titolo VII - Collaborazione amministrativa |
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Art. 36. - Cooperazione tra autorità nazionali competenti1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMIInternal Market Information. 2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 ", le procedure di notifica di cui all'articolo 13" N19, nonché il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scamb |
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Art. 37. - Mutua assistenza1. Le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono al più presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. |
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Art. 38. - Obblighi generali per le autorità competenti1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono le informazi |
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Art. 39. - Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), |
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Art. 40. - Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorità competenti sono responsabili del controllo sull'attività del prestatore sul territorio. In conformità al diritto comunitario, le autorità competenti: |
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Art. 41. - Meccanismo d'allerta1. Qualora un'autorità competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o |
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Art. 42. - Deroghe per casi individuali1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le autorità competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi. |
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Art. 43. - Mutua assistenza in caso di deroghe individuali1. Qualora un'autorità competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), intenda assumere le misure previste dall'articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale. 2. |
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PARTE SECONDA |
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Titolo I - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia |
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Art. 45. - Procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento. |
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Art. 46. - Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di |
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Art. 47. - Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate |
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Art. 48. - Regolamenti1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono adott |
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Art. 49. - Omissis
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Art. 50. - Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale1. All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica, dopo le parole: «la residenza» sono inserite le seguenti: «o il domicilio professionale,». 2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 51. - Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, lettera a), le parole: «della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; |
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Art. 52. - Omissis
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Art. 53. - Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: «la residenza» sono inserite le seguenti: «o il domicilio professionale,». 2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 54. - Art. 57. Omissis
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Art. 58. - Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 59. - Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante decentramento dell'ordine nazionale dei geologi1. Al comma 6 dell'artic |
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Art. 60. - Omissis
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Art. 61. - Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 62. - Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, |
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Art. 63. - Omissis
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Titolo II - Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico |
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Art. 64. - Somministrazione di alimenti e bevande1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. N4 2. “È subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche” N2 l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal |
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Art. 65. - Esercizi di vicinato1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto le |
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Art. 66. - Spacci interni |
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Art 67. - Apparecchi automatici1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a “segnalazione ce |
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Art. 68. - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a “segna |
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Art. 69. - Vendite presso il domicilio dei consumatori1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a “segnalazione certificata di inizio di attività” N2 da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell' “articolo 19 della legge” N2 |
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Art. 70. - Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche |
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Art. 71. - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; |
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Art. 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 71-ter (Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) |
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Art. 72. - Art. 79. Omissis
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Art. 80. - Disposizioni transitorie1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di |
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Art. 80-bis - Art. 80-quater Omissis
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Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale)1. L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione un |
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Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti)1. L'esercizio dell'attiv |
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Art. 81. - Marchi ed attestati di qualità dei servizi1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinat |
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Titolo III - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni |
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Art. 82. - Omissis
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Art. 83. - Strutture turistico - ricettive |
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PARTE TERZA |
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Titolo I - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale |
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Titolo II - Disposizioni finali |
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Capo I |
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Art. 85. - Modifiche e abrogazioni1. N11 2. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole: «2 maggio 1994, n. 319,» sono aggiunte le seguenti: «e 20 settembre 2002, n. 229,»; al medesimo comma dopo le parole: «decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115,» la parola: «e» è soppressa. 3. |
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Art. 86. - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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