Articolo abrogato dal D.Leg.vo del 23/05/2011 n.79. L’articolo 83 così recitava: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Dalla redazione