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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 04/04/1977, n. 135
L. 04/04/1977, n. 135
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 12/08/1982, n. 605
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.P.R. 18/12/2001, n. 483
- D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59
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Art. 1.È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo. |
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Art. 2.È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante n |
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Art. 3.Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante - armatore, noleggiatore o vettore - la disponibilità nel territorio italiano della so |
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Art. 4.Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinar |
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Art. 5.Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1, che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo |
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Art. 6.Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenc |
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Art. 7.Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo 6 è costituita, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una commissione presieduta da un |
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Art. 8.La commissione di cui al precedente art. 7: a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maritti |
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Art. 9.Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco. Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono: a |
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Art. 10.L'esame di cui alla lettera g) del precedente articolo 9 ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e |
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Art. 11.Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta |
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Art. 12.L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
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Art. 13.Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 pu&o |
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Art. 14. |
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Art. 15. |
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Art. 16. |
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Art. 17.Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della prese |
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Art. 18.La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall' |
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Art. 19.Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'articolo 348 d |
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Art. 20.La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mer |
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Art. 21.Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio del |
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Art. 22.Hanno dir |
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Art. 23.Sono abrogate la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge. |
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Art. 24.Sono devoluti alla commissione prevista dall'art. 14 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la commissione centrale di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496. |
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