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D. Leg.vo 04/03/2014, n. 45

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
In vigore dal 10/04/2014.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
-
D.L. 17/10/2024, n. 153
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 03/05/2019, n. 37
- D. Leg.vo 15/09/2017, n. 137
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 - Legge di delegazione europea, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della normativa vigente in materia si definisce “autorit�

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Art. 1-bis. - (Princìpi generali)

N6

1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

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Art. 2. - Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860

1. All’

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Art. 3. - Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.”.

2. Al comma 1 -bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: “o disattivazione di un impianto nucleare,” sono inserite le seguenti: “nonché di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,”;

b) alla lettera c), dopo le parole: “di un impianto nucleare”, sono inserite le seguenti: “o di un’attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,”.

3. Dopo la lettera c) del comma 1 -bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte le seguenti:

“c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attività attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;

c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;

c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciol

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Art. 4. - Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“f -bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l’impianto sicuro a lungo termine;

f -ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorità competenti. Tale periodo è funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attività che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attività, tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni.”.

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Art. 5. - Classificazione dei rifiuti radioattivi

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell

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Art. 6. - Autorità di regolamentazione competente

1. L’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

2. L’ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell’elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L’ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell’ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall’Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate. N2

3. N4 Sono organi dell’ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio dei revisori. N2

4. Il direttore dell’ISIN è nominato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell’ISIN;

b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura;

c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell’ISIN;

d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l’elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell

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Art. 7. - Programma nazionale

1. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l’autorità di regolamentazione competente, è definito il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (“Programma nazionale”), comprendente tutti i tipi di combustibile esa

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Art. 8. - Contenuto del programma nazionale

1. Il Programma nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:

a) gli obiettivi generali della politica nazionale riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

b) le tappe più significative e chiari limiti temporali per l’attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;

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Art. 9. - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell’articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, risc

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Art. 10. - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

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