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Interp. Comm. Interpelli 27/03/2014, n. 1

Art. 12, D.Lgs. n. 8112008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quattro quesiti:

1. in quali casi l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 R, considerando che nello svolgimento dell' attività ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali;

2. quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;

3. quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

4. limiti dell'obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d'urgenza.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito preliminarmente si rileva che l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al lavoratore è equiparato "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante

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