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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/03/2023, n. 28
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14; Vista la |
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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2061. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il titolo II è inserito il seguente: «TITOLO II.1 - AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI Art. 140-ter - Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) consumatore: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; c) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies; d) ente legittimato: gli enti disciplinati dall’articolo 140-quater, nonché gli enti iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020; e) azione rappresentativa: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo; f) azione rappresentativa nazionale: un’azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da un’associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell’elenco di cui all’articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali; g) azione rappresentativa transfrontaliera: un’azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un’azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell’articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri; h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’allegato II-septies; i) provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica. 2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni di cui all’allegato II-septies, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori. Nel caso previsto dal primo periodo, gli enti legittimati non possono agire con l’azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile. Restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori. 3. L’azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono cessate. 4. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell’azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere.
Art. 140-quater - Legittimazione ad agire 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti desig |
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Art. 2. - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 281. All’articolo 5, comma 6, lettera h), del decreto legislativo |
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Art. 3. - Modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 |
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Art. 5. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO A (articolo 1, comma 2) «Allegato II-septies 1) Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le norme di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 224, di recepimento della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. 2) Articoli da 33 a 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1996, n. 52, di recepimento della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 3) Regolamento (CE) 1997/2027 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli. 4) Articoli da 13 a 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, di attuazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. 5) Articoli da 128 a 135-septies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. 6) Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», in attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»): articoli 5, 6, 7, 10 e 11. 7) Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...))» e decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano», in attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100. 8) Articoli dal 103 al 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti: articoli 3 e 5. 9) Decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» - Recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), in attuazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»): articolo 10 e capo IV. 10) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», in attuazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»): articoli da 4 a 8 e 13. 11) Articoli dal 67-bis al 67-vicies bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. 12) Regolamento (CE) 2002/178 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 13) Regolamento (CE) 2004/261del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. |
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