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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 21/11/2005, n. 286
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- L. 29/07/2010, n. 120
- D.L. 06/07/2010, n. 103 (L. 04/08/2010, n. 127)
- L. 04/06/2010, n. 96
- D. Leg.vo 22/12/2008, n. 214
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Premessa |
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Capo I - Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contest |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente Capo, si intende per: a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l |
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Art. 3. - Superamento tariffe obbligatorie1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. 2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuz |
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Art. 4. - Contrattazione dei prezzi1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i c |
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Art. 5. - Accordi volontari1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. 2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono: a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili; b) previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformit |
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Art. 6 - Forma dei contratti1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. N1 2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada. 3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono: |
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Art. 6-bis. - Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, no |
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Art. 6-ter. - Disciplina della sub-vettura1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sens |
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Art. 7. - Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni. 2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell' |
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Art. 7-bis - (Istituzione della scheda di trasporto) |
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Art. 7-ter. - Disposizioni in materia di azione diretta) |
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Art. 8. - (Procedura di accertamento della responsabilità)1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione com |
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Art. 9. - Usi e consuetudini per i contratti non scritti1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, ind |
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Art. 10. - Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il risarcim |
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Art. 11. - Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata |
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Art. 11-bis. - (Imballaggi e unità di movimentazione)1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazio |
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Art. 12 - Controllo della regolarità amministrativa di circolazione1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori. 2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e success |
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Capo II - Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri |
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Art. 13. - Finalità1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti |
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Art. 14 - Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti |
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Art. 15 - Ambito di applicazione |
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Art. 16. - Deroghe1. La qualificazione di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti dei veicoli: a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi; c) sottoposti a prove su strada a fi |
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Art. 17 - (Esenzioni) |
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Art. 18 - (Qualificazione iniziale)1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire. 2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da: a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione |
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Art. 19 - Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia. N57 |
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Art. 20. - Formazione periodica1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all’articolo 14 hanno l’obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all’allegato I, sezioni 2 e 4. N35 2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del cond |
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Art. 21 - Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica |
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Art. 22. - Codice unionale1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l’apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato “95”, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. N65 2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il “codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. N66 3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95", se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. |
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Art. 22-bis - Assistenza reciproca degli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo1. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei |
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Art. 23. - Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del co |
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Art. 24. - Disposizione finanziaria |
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Allegato I - REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE (previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis)
Sezione 1 - ELENCO DELLE MATERIE Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza. Tutte le patenti di guida. 1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale. Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. 1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell’utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione. N41 1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l’efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari. N41 1.3 bis Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l’uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all’utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l’incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale. N42 Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE. N37 1.4 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume total |
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Allegato II - REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL’UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La carta si compone di due facciate. La facciata 1 contiene: a) la dicitura "carta di qualificazione del conducente" stampata in caratteri di grandi dimensioni; b) la menzione "Repubblica italiana"; c) la sigla distintiva dell'Italia: "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue: 1. cognome del titolare; 2. nome del titolare; 3. data e luogo di nascita del titolare; 4.a) data di rilascio; b) data di scadenza; c) designazione dell'autorità che rilascia la carta (può essere stampata sulla facciata 2); |
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17/12/2024
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