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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 13/12/2017, n. 232
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D. Leg.vo 13/12/2017, n. 232
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315, del Parlamento europeo e del Consiglio recante gli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione; Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante discipli |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: “1. Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 6, comma 1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto. 1-bis. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema: a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema portuale; b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano; c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l’assetto territoriale del sistema, nonché per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies. 1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal documento di pianificazione strategica di sistema è stabilita dai comuni, previo parere della competente Autorità di sistema portuale. 1-quater. Il documento di pianificazione strategica di |
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Art. 2. - Modifiche all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, la parola: “portuali” è sostituita dalla seguente: “portuale”; b) al comma 1, lettera f) la parola: |
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Art. 3. - Modifiche all’articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4. - Modifiche all’articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 7 della |
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Art. 5. - Modifiche all’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “di cui all’articolo 14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14-quinquies”; b) al comma 2, le parole: “tutti” e “, salvo quelli riservati agli altri organi dell’AdSP ai sensi della presente legge” sono soppresse; |
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Art. 6. - Modifiche all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest’ultimo, dal rappresentante dell’autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell’Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell’autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza.”; |
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Art. 7. - Modifica all’articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 11, comm |
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Art. 8. - Modifica all’articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9. - Modifica all’articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono appo |
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Art. 10. - Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11. - Modifiche all’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
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Art. 12. - Modifica all’articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 13. - Modifica all’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 841. All’articolo 18-b |
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Art. 14. - Modifica all’articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 1691. All’articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: “dal comitato portuale” sono inserite le seguenti: “o dall’autorità m |
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Art. 15. - Disposizioni ulteriori1. All’articolo 3, comma 1, dopo le parole: “Guardia costiera,” sono inserite le seguenti: “cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo,”. 2. All’articolo 13, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: “di cui all’articolo 6, comma 7” sono soppresse; b) alla lettera e), il segno: “.”, è sostituito dal seguente: “;”; c) dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) diritti di porto.”. 3. All’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “ |
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Art. 16. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le a |
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