D. Leg.vo 25/07/2005, n. 151 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 25/07/2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
- L. 12/07/2006, n. 228
- L. 26/02/2007, n. 17
- L. 03/08/2007, n. 127
- L. 28/02/2008, n. 31
- L. 06/06/2008, n. 101
- D. Leg.vo 20/11/2008, n. 188
- L. 27/02/2009, n. 13
- L. 26/02/2010, n. 25
- L. 04/06/2010, n. 96
- D.L. 14/01/2013, n. 1 (L. 01/02/2013, n. 11)
- L. 06/08/2013, n. 97
- D. Min. Ambiente e Tutela Territorio e Mare 21/02/2013
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 27
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Art. 1 - (Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:

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Art. 2 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purch&ea

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Art. 3 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

b) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:"decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

c) N4

d) prevenzione: le misure volte a ridurre la quantit&ag

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Art. 4 - (Progettazione dei prodotti)

1. Al fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

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Art. 5 - (Divieto di utilizzo di determinate sostanze)

N14

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Art. 6 - (Raccolta separata)

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:

a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitam

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Art. 7 - (Ritiro dei RAEE raccolti)

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio a

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Art. 8 - (Trattamento)

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di cui all'articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalità di gestione previste nell'allegato 3.

2 Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi del comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell' “allegato 3, punto 4”.N7 Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione.

3. Gli impianti di cui al comma 1 c

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Art. 9 - (Recupero dei RAEE)

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai sensi dell'articolo 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'articolo 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio

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Art. 10 - (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici)

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificat

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Art. 11 - (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici)

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo “adeguato, attraverso le seguenti modalità:

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Art. 12 - (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali)

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

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Art. 13 - (Obblighi di informazione)

1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:

a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;

b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;

c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;

d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;

e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

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Art. 14 - (Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE)

1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'articolo 10, comma 1, é istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degl

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Art. 15 - (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:

a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste

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Art. 16 - (Sanzioni)

1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli a

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Art. 17 - (Informazioni e relazioni)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, a decorrere

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Art. 18 - (Modifica degli allegati)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri della salute e delle attivit

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Art.19 - (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, e all'articolo 20, comma 2, nonché quelli derivanti dallo svolgi

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Art. 20 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento è consentita la prosecuzione dell'attività.

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Allegato 1 A - CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO (articolo 2, comma 1)

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

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Allegato 1 B - ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL PRESENTE DECRETO E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO I A. (articolo 2, comma 1)


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1. Grandi elettrodomestici N10

1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.

1.2 Frigoriferi.

1.3 Congelatori.

1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazi

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2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2.1. Aspirapolvere.

2.2 Scope meccaniche.

2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.

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3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3.1 Trattamento dati centralizzato:

3.1.1 mainframe;

3.1.2 minicomputer;

3.1.3 stampanti.

3.2 Informatica

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4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

4.1 Apparecchi radio.

4.2 Apparecchi

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5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di merc

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6.Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1 Trapani.

6.2 Seghe.

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7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.

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8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

8.1 Apparecchi di radioterapia.

8.2 Apparecchi di cardiologia.

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9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1 Rivelatori di fumo.

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10. Distributori automatici.

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:

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Allegato 2 - (articolo 8, comma 1)
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1. Requisiti tecnici degli impianti di trattamento

1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianto industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.

1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:

a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;

b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimos

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Allegato 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO (articolo 8, comma 1)
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1. Modalità di raccolta e conferimento

1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.

1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano caus

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2. Gestione dei rifiuti in ingresso

2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipol

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3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

3.1 Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

3.2 I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

3.3 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.

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4. Messa in sicurezza dei RAEE.

4.1 L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.

4.2 La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:

a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;

b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;

c) pile;

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5. Presidi ambientali

5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o p

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Allegato 4 - SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (articolo 13, comma 4)

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è

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Allegato 5 - APPLICAZIONI ESENTATE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 51 (articolo 5) N13

Parte di provvedimento in formato grafico

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